Procedimento speciale ex art. 44 CCE e divieto di oneri documentali aggiuntivi (TAR Marche n. 521 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici disciplinato dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 costituisce un procedimento unico speciale, nel quale confluiscono le valutazioni edilizie e ambientali e che prevale sul modulo ordinario della legge n. 241/1990 per quanto con esso incompatibile. A fronte di carenze documentali l’Amministrazione non può dichiarare inammissibile l’istanza ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, ma può chiedere chiarimenti e integrazioni per una sola volta nei termini di legge, ai sensi dell’art. 44, comma 6, CCE. È esclusa l’imposizione di oneri procedimentali o documentali aggiuntivi rispetto a quelli fissati dalla norma primaria, in ossequio al principio di tassatività delle condizioni procedimentali. Ove necessario, va indetta la conferenza di servizi.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al Comune l’istanza ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di una stazione radio base nell’area a fallimento di mercato individuata nel Bando Piano Italia 5G, con termini di realizzazione legati al PNRR. Con nota prot. n. 1907 del 17 marzo 2025 il Comune dichiarava l’istanza inammissibile ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, contestando la mancanza di documenti e la sussistenza di motivi ostativi.
La ricorrente avviava interlocuzioni e inviava una memoria per confutare i rilievi, chiedendo il riavvio del procedimento e, se del caso, la convocazione della conferenza di servizi. Non essendovi stato riscontro, impugnava la nota con ricorso affidato a due motivi, lamentando la violazione degli artt. 43, 44, 45 e 51 CCE e della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere e difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso ravvisando la fondatezza del primo motivo, assorbente rispetto alle ulteriori censure. Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione del procedimento di installazione come procedimento unico, nel quale devono confluire le valutazioni edilizie e di rilievo ambientale, in conformità alle esigenze di semplificazione.
Il sistema del silenzio-assenso previsto dall’art. 44 CCE è una fattispecie procedurale speciale, che assorbe e sintetizza tutte le valutazioni sottese al titolo ed esprime la volontà del legislatore di concludere il procedimento in un termine breve, per il favore che assiste il sollecito rilascio delle autorizzazioni relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica. Il Collegio richiama, in proposito, l’orientamento di TAR Sicilia Palermo, sez. V, 15 settembre 2025, n. 2054 e 8 ottobre 2024, n. 2779, nonché TAR Marche Ancona, sez. II, 23 giugno 2025, n. 530.
In ossequio al principio di tassatività delle condizioni procedimentali — prima nell’art. 87 e ora nell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 — e alla semplificazione accelerata del procedimento, è da escludere che l’Amministrazione possa imporre oneri documentali aggiuntivi rispetto a quelli fissati dalla norma primaria (TAR Campania Napoli, sez. VII, 12 agosto 2024, n. 4619 e 10 giugno 2024, n. 3635). Le stazioni radio base, qualificate come opere di urbanizzazione primaria, sono astrattamente compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e non necessitano di titoli ulteriori rispetto a quanto contemplato dall’art. 44 CCE (TAR Lazio Roma, sez. V, 14 gennaio 2025, n. 560).
Applicando tali principi, il Collegio rileva l’illegittimità dell’operato del Comune, che si è discostato dal modello procedimentale tassativamente delineato dall’art. 44 CCE, prevalente sull’ordinario modulo della legge n. 241/1990 per le previsioni incompatibili. A fronte delle carenze documentali, il Comune non avrebbe potuto dichiarare improcedibile l’istanza in ritenuta applicazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, ma avrebbe dovuto chiedere chiarimenti per una sola volta nei termini di legge, ai sensi dell’art. 44, comma 6, CCE. Il comma 10 del medesimo articolo prevede che l’istanza si intende accolta decorso il termine perentorio di sessanta giorni; qualora fosse stato necessario acquisire pareri di altre Amministrazioni, si sarebbe dovuta indire la conferenza di servizi ai sensi dei commi 7, 8 e 9.
Il ricorso è pertanto accolto e la nota impugnata annullata. Il procedimento dovrà essere riavviato a partire dalla data di presentazione dell’istanza, attenendosi ai principi esposti e alla normativa di settore. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dei profili peculiari della vicenda.
Nota della Redazione
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