Via Sistina viabilità principale e legittimo diniego di occupazione di suolo pubblico (Cons. Stato n. 2988 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La classificazione funzionale delle strade urbane operata dal P.G.T.U. di Roma Capitale, in attuazione dell’art. 36 Cod. strada, costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo in assenza di concreti vizi istruttori o di manifesta irragionevolezza. La riconduzione delle strade interzonali nella categoria della viabilità principale non integra, di per sé, carenza di istruttoria né contrasto con le direttive ministeriali del 1995 sui piani urbani del traffico. La diversa nomenclatura delle reti rispetto al d.m. 5 novembre 2001 risponde a ragioni di semplificazione terminologica e non vale a fondare un vizio di legittimità. Il giudizio di legittimità sul diniego di occupazione di suolo pubblico va condotto secondo il principio del tempus regit actum, con irrilevanza del regolamento sopravvenuto.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande in un locale di Via Sistina in Roma, presentava istanza di concessione per l’occupazione di suolo pubblico oltre il marciapiede, ai sensi della normativa emergenziale Covid di Roma Capitale. L’amministrazione rigettava l’istanza rilevando che la via rientra nella viabilità principale secondo il P.G.T.U. e il Regolamento Viario, rispetto alla quale l’art. 12 del Regolamento OSP vieta l’occupazione della sede stradale, salvo eccezioni, e che tale divieto non è derogabile dalla disciplina emergenziale.
La società impugnava il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo violazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990 e dell’art. 12 della delibera capitolina, oltre a eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria. Con motivi aggiunti contestava la stessa classificazione di Via Sistina nel P.G.T.U. Il TAR accoglieva il ricorso, ravvisando nella riconduzione di strade disomogenee alla viabilità principale un sintomo di carenza istruttoria. Roma Capitale proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge anzitutto l’eccezione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta approvazione del nuovo Regolamento OSP. A fronte di una sentenza sfavorevole, l’amministrazione soccombente conserva interesse a coltivare il gravame, non emergendo alcun comportamento di acquiescenza. Il giudizio amministrativo ha ad oggetto il singolo provvedimento e il suo scrutinio va condotto secondo il principio del tempus regit actum, con conseguente irrilevanza del regolamento successivo.
Nel merito, la Corte rileva che il P.G.T.U. recepisce la classificazione funzionale delle strade urbane in tipi A, D, E e F, in ossequio all’art. 36 Cod. strada e alle direttive ministeriali, individuando la viabilità principale come insieme di tutte le strade non a carattere locale. Il riferimento alla “semplicità di individuazione” rispetto al d.m. 5 novembre 2001 attiene a una semplificazione di ordine terminologico, non a un approccio istruttorio sommario. Le due fonti rispondono a funzioni distinte: il P.G.T.U. persegue finalità di circolazione, sicurezza, riduzione dell’inquinamento e risparmio energetico, mentre il decreto ministeriale reca norme geometriche di costruzione.
Quanto all’assimilazione delle strade interzonali, la Corte esclude che essa integri vizio istruttorio o manifesta irragionevolezza. Il P.G.T.U. prevede sottotipi intermedi che mantengono le funzioni dei tipi originari di appartenenza, accettando un livello di servizio più modesto. La categoria delle strade interzonali presenta una regolamentazione differenziata rispetto alle strade locali e risponde a plurime funzioni, sicché le censure che non ne tengono conto risultano non concludenti.
La classificazione di Via Sistina, asse di connessione interzonale del centro storico, appare dunque ragionevole e coerente con le caratteristiche della categoria. Il primo giudice ha erroneamente sindacato nel merito la discrezionalità tecnica dell’amministrazione, in assenza di comprovati vizi istruttori. L’appello è accolto, con riforma della sentenza e rigetto del ricorso di primo grado; le spese del doppio grado sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.