Revoca dell’avviso RSA e inammissibilità per difetto di lesione attuale (TAR Sicilia n. 2434 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo che si limiti a revocare in autotutela un precedente avviso e ad annunciare l’adozione di un successivo decreto di reindizione non produce, di per sé, alcuna lesione concreta, immediata ed attuale nella sfera giuridica del soggetto che assuma di esserne pregiudicato. In assenza di una tale lesione, il ricorso proposto avverso il solo atto di revoca è inammissibile per difetto di interesse. L’interesse a una decisione di merito si sposta sul provvedimento consequenziale che dia concreta attuazione all’annunciata reindizione, ove autonomamente impugnato.
Il Fatto
Una struttura sanitaria accreditata per la gestione di residenza sanitaria assistenziale per anziani non autosufficienti e disabili, con posti letto solo in parte convenzionati, impugna il decreto assessoriale con cui l’amministrazione regionale ha revocato in autotutela il precedente avviso, approvato anni prima, finalizzato al completamento della rete regionale di residenzialità. Il decreto impugnato, nel revocare l’atto presupposto, ne ha rilevato il difetto di criteri di suddivisione dei posti letto tra i partecipanti utilmente collocati in graduatoria, richiamando anche una pronuncia della Corte costituzionale sul fabbisogno e sulla dislocazione territoriale delle strutture.
Con il medesimo decreto l’amministrazione ha annunciato l’adozione di un nuovo avviso, adeguato al fabbisogno aggiornato per ciascuna azienda sanitaria e distretto. Il giudizio viene trattato unitamente ad altri connessi, pendenti tra le stesse parti; nel corso dell’udienza pubblica il Collegio ha dato avviso della possibile improcedibilità del ricorso, essendo nel frattempo intervenuto il decreto attuativo autonomamente impugnato dalla ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Il decreto impugnato si è limitato a revocare in autotutela l’avviso approvato con il precedente provvedimento e ad affermare che con successivo decreto si sarebbe provveduto alla reindizione della procedura. L’atto, pertanto, non contiene alcuna statuizione idonea a incidere direttamente sulla posizione della ricorrente.
Da qui la conclusione di inammissibilità del ricorso, non essendo ravvisabile, in relazione al provvedimento impugnato, alcuna lesione concreta, immediata ed attuale nella sfera giuridica della società ricorrente. La revoca in autotutela del precedente avviso e il mero annuncio della futura indizione non integrano, secondo il Tribunale, quel pregiudizio attuale che legittima l’accesso alla tutela giurisdizionale.
Il Collegio esamina poi il profilo dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Rileva che, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, il decreto n. 79 del 26 gennaio 2026, recante l’aggiornamento della programmazione regionale della rete di residenzialità per i soggetti fragili, è consequenziale rispetto al provvedimento impugnato, richiamato dal relativo articolo 2. Su tale decreto consequenziale si sposta dunque l’interesse a una decisione di merito.
Le censure articolate nel ricorso — relative alla mancata valorizzazione della posizione di chi già dispone di accreditamento e al criterio di localizzazione delle strutture — non vengono esaminate nel merito, perché assorbite dalla definizione in rito. Il Tribunale dichiara pertanto il ricorso inammissibile e compensa le spese di lite, tenuto conto della definizione del giudizio sul piano processuale.
Nota della Redazione
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