Porto d’armi, frequentazioni e revoca: basta un solo episodio sintomatico (TAR Calabria n. 1939 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto d’armi e il divieto prefettizio di detenere armi trovano fondamento nell’art. 39 e nell’art. 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che consentono di negare o ritirare il titolo a chi non dia affidamento di non abusare delle armi. L’onere di dimostrare la non completa affidabilità grava sull’amministrazione, ma la valutazione può fondarsi anche su circostanze prive di rilievo penale, purché sorrette da elementi oggettivi idonei a far sorgere il dubbio di un uso distorto dell’arma. Il giudizio discrezionale dell’autorità è sindacabile nei soli limiti dell’irragionevolezza e dell’arbitrarietà. La frequentazione di persone gravate da procedimenti penali rileva come indice di inaffidabilità, perché espone al rischio che l’arma sia appresa da terzi e impropriamente utilizzata. Anche un episodio unico è sufficiente quando le modalità del controllo facciano trasparire familiarità e non occasionalità del rapporto.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare, dal 2015, di una licenza di porto di fucile per uso tiro a volo rilasciata dalla Questura, poi rinnovata. A seguito di un’istanza di accesso apprendeva di essere stato sottoposto a due controlli da parte dei militari dell’Arma, come risultava da una nota trasmessa alla Prefettura.

La Prefettura adottava quindi un decreto di divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi. Il ricorrente lo impugnava davanti al TAR, lamentando la falsità dei presupposti, il difetto di motivazione e l’irragionevolezza della misura rispetto all’attività sportiva praticata. Il Tribunale, con ordinanza istruttoria, chiedeva chiarimenti alla Questura, che dichiarava di non aver mai ricevuto quella nota e, autonomamente, revocava la licenza. Il ricorrente impugnava anche tale provvedimento con motivi aggiunti, deducendo l’assenza di una valutazione autonoma di inaffidabilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene anzitutto superate le censure avverse alla nota dei Carabinieri, per effetto della successiva impugnazione del provvedimento questorile. Passa quindi al merito, richiamando l’art. 39 e l’art. 11, ultimo comma, del T.U.L.P.S., che attribuiscono al Prefetto il potere di vietare la detenzione di armi a chi sia ritenuto capace di abusarne, e l’art. 43, che vieta la licenza a chi non provi la propria buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi.

Il Tribunale ricostruisce l’orientamento del Giudice di appello: l’onere probatorio grava sull’amministrazione (con richiamo alla Corte costituzionale n. 440 del 1993), ma la valutazione è giustificabile anche in presenza di circostanze prive di conseguenze penali, purché sussistano elementi oggettivi idonei a far dubitare dell’uso corretto dell’arma (Cons. Stato n. 6508 del 2023; Cons. Stato n. 10406 del 2022). L’amministrazione gode di ampia discrezionalità, sindacabile nei soli limiti dell’irragionevolezza o dell’arbitrarietà (Cons. Stato n. 10222 del 2022).

Quanto alle frequentazioni, il Collegio richiama Cons. Stato n. 11590 del 2022: la vicinanza a persone gravate da procedimenti penali e di polizia rileva nel giudizio di affidabilità del titolare della licenza, perché è ragionevole evitare che soggetti pregiudicati frequentino chi porta armi. La valutazione, osserva il Tribunale, risponde a una buona regola di prudenza.

Applicando tali coordinate, i provvedimenti resistono alle censure. Il giudizio di inaffidabilità è desunto da un episodio in cui il ricorrente aveva dato un passaggio a un soggetto gravato da precedenti per associazione mafiosa, estorsione, rapina, omicidio e altri reati, già sorvegliato speciale. Il Collegio ritiene che, pur a fronte dell’unicità del fatto, le modalità del controllo facciano trasparire una evidente familiarità e facciano propendere per la non occasionalità dell’evento.

L’episodio è dunque sintomatico dell’inaffidabilità: il ricorrente non ha rispettato la regola minima di cautela imposta a chi ottiene il titolo, cioè evitare rapporti, sia pure episodici, con chi si è reso responsabile di gravi reati contro la persona, il patrimonio e in materia di armi. Il ricorso e i motivi aggiunti sono rigettati; le spese sono compensate in ragione dei profili interpretativi della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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