Espropri: avviso di avvio e variante urbanistica, i due vizi del silenzio-assenso (TAR Molise n. 283 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento espropriativo l’Amministrazione deve dare all’interessato l’avviso di avvio di ciascuna fase qualificata: tanto dell’approvazione del progetto valevole ai fini della dichiarazione di pubblica utilità ex art. 16, comma 4, d.P.R. n. 327/2001, quanto dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio mediante variante semplificata ex art. 11, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 327/2001. La comunicazione postuma di un provvedimento già adottato non soddisfa l’onere: la partecipazione deve precedere la determinazione, altrimenti resta relegata all’eventuale autotutela. La variante urbanistica si intende approvata dalla Regione per silentium solo se il termine di novanta giorni decorre dalla ricezione della delibera consiliare e della relativa completa documentazione; la trasmissione della sola delibera, o di un link a elaborati risalenti e indirizzato a ufficio incompetente, impedisce la formazione del silenzio-assenso. La scindibilità in lotti funzionali ex art. 3, comma 1, lett. qq), d.Lgs. n. 50/2016 attiene agli appalti e non costituisce parametro di legittimità della procedura espropriativa.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un fondo coinvolto nella procedura espropriativa avviata dal Comune per la realizzazione di un polo scolastico per l’infanzia e asilo nido. Il progetto è stato diviso in due stralci funzionali: il primo, finanziato con fondi P.N.R.R., interessa l’edificio scolastico su area pubblica; il secondo, finanziato dall’Amministrazione comunale, riguarda l’esproprio dell’area privata destinata a parcheggi e spazi verdi.

Dopo aver conosciuto il quadro procedimentale tramite accesso agli atti, la società ha impugnato il vincolo preordinato all’esproprio e gli atti regionali di ammissione al finanziamento, proponendo poi sei atti di motivi aggiunti. Con la sentenza non definitiva n. 205 del 17.06.2024 il Tribunale ha dichiarato inammissibili le censure relative al primo stralcio, estranee alla sfera giuridica della ricorrente, e ha disposto incombenti istruttori sul secondo stralcio, riservando al definitivo la decisione su quel residuo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina dapprima il quarto atto di motivi aggiunti, che contestava la delibera di approvazione del progetto di fattibilità come dichiarazione implicita di pubblica utilità. La relazione di chiarimenti resa in esecuzione della sentenza parziale ha attestato che quella delibera riguardava la sola ammissione al finanziamento e restava estranea alla procedura espropriativa. Il sopravvenuto impulso dato dal Comune con la delibera n. 21/2024 determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del gravame, in applicazione del principio per cui le condizioni dell’azione sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado ex art. 35, comma 1, cod. proc. amm..

Il quinto atto di motivi aggiunti è accolto nella parte in cui censura la violazione degli artt. 11 e 16, comma 4, d.P.R. n. 327/2001. Il progetto di fattibilità è stato approvato con variante semplificata al Piano di Fabbricazione, così valendo sia come apposizione del vincolo sia come dichiarazione di pubblica utilità ex art. 41, comma 7, d.Lgs. n. 36/2023 e art. 12, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 327/2001. L’avviso di avvio è però mancato del tutto. Non vale l’eccezione comunale che richiama una nota del gennaio 2022: la ratio legis impone una comunicazione tempestiva, tanto più che il procedimento era rimasto a lungo fermo e il progetto approvato era diverso da quello originario.

Né la comunicazione postuma del 12.09.2024 può sanare il vizio. Il Collegio ribadisce che la struttura plurifasica del procedimento espropriativo esige l’avviso di ogni fase qualificata, perché il privato possa rappresentare la propria posizione prima che l’Amministrazione si determini. La tesi contraria negherebbe la partecipazione, collocando l’apporto del privato in una fase postuma. Richiamata la giurisprudenza amministrativa sul punto, la delibera n. 21/2024 è annullata.

Resistono invece le censure sulla conferenza di servizi, sulla non frazionabilità dell’intervento e sull’illegittimità derivata. Quanto alla scindibilità, la norma invocata attiene agli appalti e non alla materia espropriativa; i due lotti possiedono comunque autonomia funzionale, riguardando l’uno la costruzione dell’edificio e l’altro la realizzazione di parcheggi e spazi verdi.

Il sesto atto di motivi aggiunti è fondato con riguardo all’art. 19, comma 4, d.P.R. n. 327/2001. Il Comune ha trasmesso alla Regione la sola delibera n. 21/2024, senza la completa documentazione richiesta per la decorrenza del termine di novanta giorni. Il link inviato tre mesi prima con la nota n. 5176 non supplisce: era indirizzato a ufficio regionale diverso da quello competente all’istruttoria urbanistica e riferito a elaborati non necessariamente attuali. Il silenzio-assenso, in un procedimento con interessi pubblici di rilievo, impone particolare rigore applicativo. Le delibere n. 21/2024 e n. 30/2024 sono annullate; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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