Ottemperanza al giudicato: onere probatorio dell’amministrazione debitrice (TAR Sicilia n. 2345 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a., il creditore che invoca l’esecuzione deve provare il fatto costitutivo del proprio diritto, mentre è l’amministrazione debitrice a dover dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, ai sensi dell’art. 2697, comma II, c.c.. L’amministrazione che non contesti la documentazione avversaria né provi l’avvenuto pagamento non può invocare la competenza di altro soggetto alla materiale liquidazione. Tale circostanza, peraltro non documentata, non rileva quando si chiede l’esecuzione di una sentenza emessa nei suoi confronti e passata in giudicato. Persiste dunque l’obbligo di ottemperanza, detratte le somme eventualmente già versate.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, sezione lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe ha accertato il diritto della ricorrente, docente, a percepire la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per i periodi indicati in motivazione e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di € 2.499,39, oltre accessori ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994.
Notificato il titolo esecutivo e formatosi il giudicato, la ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione della sentenza e, in caso di persistente inattività, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito producendo documentazione sull’inserimento della sentenza nella piattaforma informatica e sostenendo che il successivo pagamento spetterebbe ad altra amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso, riscontrando la notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e il superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Tribunale ha fatto applicazione del principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, costituito dalla decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a.
Incombeva pertanto all’amministrazione provare l’inefficacia di tali fatti. L’intimata non ha contestato la documentazione avversaria né ha dedotto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento. Non assume rilievo la dedotta circostanza che, dal 15 luglio 2025, la competenza alla liquidazione spetterebbe ad altro soggetto: circostanza non documentata e comunque irrilevante nel giudizio in cui si chiede l’esecuzione di una sentenza emessa nei confronti del Ministero intimato e passata in giudicato.
In assenza di dimostrazione dell’avvenuto pagamento, va dunque affermata la persistenza dell’obbligo di integrale ottemperanza al giudicato, detratte le somme eventualmente già versate, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza. L’obbligo riguarda anche le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per il passaggio in giudicato e per la registrazione. Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto, poiché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato fin d’ora commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione generale, con facoltà di delega, senza diritto ad alcun compenso. Il Collegio ha richiamato, per analogia, l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, e i precedenti TAR Calabria n. 479 del 2025, TAR Sicilia n. 291 del 2025, TAR Campania n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna n. 983 del 2023. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore anticipatario, avuto riguardo al carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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