Esecuzione del giudicato amministrativo e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2115 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la persistenza dell’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo esecutivo formato da un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996. L’inadempimento è presupposto sufficiente per l’accoglimento del ricorso, con fissazione di un termine congruo per l’adempimento. Solo per l’ipotesi di ulteriore inadempienza il Collegio nomina un commissario ad acta, con facoltà di delega. Le spese di precetto non sono dovute quando il creditore abbia utilizzato strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza, trattandosi di scelta rimessa alla sua libera determinazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 542 del 2025 del Tribunale di Messina sezione lavoro, con cui era stato ingiunto all’Unione dei Comuni intimata di pagare la somma di € 6.000,00, oltre interessi e rivalutazione e spese del procedimento monitorio. Il titolo è stato dichiarato definitivamente esecutivo il 29.09.2025 e notificato ai fini dell’esecuzione il 2.10.2025.

L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. Il ricorrente ha domandato, per l’ipotesi di perdurante inadempienza, la nomina di un commissario ad acta. La causa è stata posta in decisione alla camera di consiglio del 24 giugno 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato sul presupposto che la procedura per l’esecuzione del giudicato risulti ritualmente incardinata, essendo ravvisabile la regolare notificazione del titolo esecutivo e l’intervenuta esecutorietà del decreto. La condizione processuale risulta dunque integrata.

Nel merito, il giudice ha verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, come modificato, per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Il titolo azionato risulta tuttora non ottemperato dall’ente intimato.

Il Collegio non ha ravvisato motivi giustificativi dell’inadempienza, affermando la persistenza dell’obbligo di dare integrale ottemperanza al titolo, con l’ovvia detrazione delle somme eventualmente già versate dopo l’emissione del titolo o la proposizione del ricorso. Il termine per l’adempimento è stato fissato in novanta giorni dalla notifica o comunicazione in forma amministrativa della decisione.

Il giudice ha escluso la rifusione delle spese di precetto, poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza di cui all’art. 112 c.p.a. è imputabile esclusivamente alla libera scelta del creditore. Quanto alla fase sostitutiva, il commissario ad acta è stato nominato per il caso di infruttuoso decorso del termine, con ulteriori novanta giorni per provvedere su istanza di parte.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre accessori e contributo unificato. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa nota specifica presentata a pena di decadenza entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico, ai sensi dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, secondo il principio già affermato da Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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