Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso amministrativo (TAR Campania n. 3736 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità dell’impugnazione. In ossequio al principio dispositivo, il giudice amministrativo non può decidere la controversia nel merito quando la parte abbia manifestato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso, imponendosi una declaratoria in conformità, in assenza di repliche o diverse richieste delle altre parti. La regola processuale opera quale che sia la ragione della sopravvenuta carenza di interesse e determina la chiusura del giudizio senza esame del merito.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato, con domanda di annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione di approvazione del progetto definitivo e di dichiarazione di pubblica utilità relativa all’hub di interscambio ferroviario di Pompei, unitamente alla delibera aziendale che la richiama, al progetto definitivo e ai piani particellari di esproprio. Il ricorso investiva quindi gli atti della procedura espropriativa concernente l’immobile della società.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha preso atto della riforma in appello, a opera del Consiglio di Stato n. 1067/2025, della sentenza di primo grado TAR Campania n. 2608/2024, rilevando la sovrapponibilità del proprio ricorso, relativo alla medesima procedura, a quello così definito. Su tale presupposto ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il ricorso. La questione che il Collegio si trova a risolvere è quindi di natura esclusivamente processuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla difesa della ricorrente e ne trae la conseguenza dell’improcedibilità del ricorso. Il passaggio argomentativo centrale è costruito sul principio dispositivo: la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo il giudice, in tal caso, decidere la controversia nel merito.
Il Tribunale sottolinea che la declaratoria si impone in conformità alla dichiarazione di parte e che la soluzione vale “quali che ne siano le ragioni”, cioè indipendentemente dalla causa della sopravvenuta carenza di interesse. La decisione prescinde quindi da una valutazione del merito delle censure, che restano assorbite.
A sostegno dell’orientamento il Collegio richiama un indirizzo consolidato: Cons. Stato, sezione quarta, n. 3041 del 2004 e n. 2551 del 2004; TAR Campania, Napoli, sezione sesta, n. 3141 del 2013, n. 3542 del 2012, n. 2008 del 2012 e n. 564 del 2012, oltre a sezione quarta n. 22318 del 2010; TAR Lazio, Roma, sezione prima, n. 971 del 2011 e n. 33224 del 2010. Tali precedenti confermano che l’assenza di repliche o di diverse richieste delle controparti consolida l’esito processuale.
Quanto alle spese, il Collegio ritiene opportuno disporne la compensazione integrale, avuto riguardo alla natura della decisione e al contegno processuale tenuto dalla parte. Il dispositivo dichiara pertanto l’improcedibilità del ricorso e compensa le spese di lite, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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