Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse sulle concessioni demaniali (TAR Toscana n. 1278 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, dichiarata dalle parti e non contestata, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. Il venir meno dell’interesse rende inammissibile l’esame nel merito, senza che il giudice possa pronunciarsi sulle questioni di legittimità prospettate. La declaratoria di improcedibilità non preclude la compensazione delle spese quando la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia giustifichi la reciproca soccombenza delle parti. Il principio opera anche in presenza di domande di accertamento e condanna avanzate previo rinvio pregiudiziale e rimessione alla Corte costituzionale, quando l’interesse sia sopravvenuto al ricorso.
Il Fatto
Una pluralità di concessionari demaniali marittimi, esercenti stabilimenti balneari sul litorale del Comune di Pietrasanta, ha impugnato dinanzi al TAR Toscana la deliberazione di giunta e le determinazioni dirigenziali con cui l’amministrazione ha differito i termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime.
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento della qualificazione del rapporto concessorio come rapporto pluriennale di durata indefinita, la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione europea e la condanna dell’amministrazione al rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo senza soluzione di continuità. Le domande erano state prospettate previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e rimessione alla Corte costituzionale. La controversia è stata trattata all’udienza pubblica del 10 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che all’udienza pubblica, chiamata la causa per la verifica dell’interesse alla decisione, nessuno è comparso. I ricorrenti avevano però versato in atti una dichiarazione che evidenzia il venir meno dell’interesse alla decisione della controversia, con richiesta di compensazione delle spese.
La parte resistente, non comparsa all’udienza, aveva già preso atto con propria dichiarazione della sopravvenuta improcedibilità, richiedendo il favore delle spese. Le posizioni processuali delle parti risultano dunque convergenti sul punto dell’interesse.
Il Tribunale considera che, alla luce di quanto rappresentato congiuntamente dalle parti, è venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Ne consegue che può essere dichiarata la sopravvenuta improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti.
Sulle spese il Collegio ritiene di disporre la compensazione, stante la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali marittime. La declaratoria assorbe ogni ulteriore questione, comprese quelle di legittimità costituzionale prospettate dalle parti, divenute prive di rilevanza per la definizione del giudizio.
Nota della Redazione
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