Dichiarazioni premiali non comprovate integrano grave illecito professionale (TAR Veneto n. 1536 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il concorrente che, in una gara ad offerta economicamente più vantaggiosa, dichiari il possesso di requisiti premiali quantitativi in misura superiore al reale, senza alcun supporto documentale del produttore, fornisce alla stazione appaltante informazioni fuorvianti ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 e commette grave illecito professionale rilevante ex art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023. L’impossibilità tecnica di determinare ante allestimento i dati dichiarati non è configurabile quando il fabbricante sia in grado di attestare i valori simulati di consumo e la composizione degli interni del veicolo offerto. La clausola del disciplinare che sanziona la mancata comprova non introduce una causa di esclusione atipica e automatica, ma un rinvio alle previsioni di legge sul grave illecito professionale. L’escussione della garanzia provvisoria è legittima ove consegua a condotta negligente dell’aggiudicatario e non sia automatica, in coerenza con i principi eurounitari di proporzionalità.

Il Fatto

Una centrale di committenza indice una procedura aperta per un accordo quadro di fornitura di autoveicoli nuovi con ritiro dell’usato. L’aggiudicazione segue il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con settanta punti per la componente tecnica. Tra i criteri quantitativi figurano il consumo medio carburante e l’utilizzo di materiali riciclati e plastiche bio-based negli interni del veicolo.

La società originariamente aggiudicataria del lotto viene raggiunta, su ricorso della seconda graduata, da una richiesta di chiarimenti e poi da un procedimento di revoca dell’aggiudicazione, di escussione della garanzia provvisoria e di segnalazione ad ANAC per grave illecito professionale. Impugnati la revoca e la successiva nuova aggiudicazione alla controinteressata, la ricorrente deduce l’illegittimità del disciplinare per impossibilità di comprovare i requisiti, l’assenza di un grave illecito e la sproporzione dell’escussione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la portata dei criteri premiali. Il disciplinare richiedeva il dato di consumo medio nel ciclo combinato, e non il valore ponderato misto, e per i materiali riciclati la percentuale in peso dichiarata dal concorrente. L’assunto dell’impossibilità tecnica di determinare i valori ante allestimento è smentito dall’attestazione che il produttore ha rilasciato: per il modello offerto dalla ricorrente risultano un consumo medio di dodici virgola quindici litri ogni cento chilometri e percentuali di materiali riciclati inferiori al cinque e al due per cento. Il dato era dunque acquisibile con documentazione tecnica del fabbricante, secondo l’allegato II.5 al d.lgs. n. 36/2023.

Ne segue che il valore di otto virgola un litro dichiarato in offerta non trova riscontro nei documenti prodotti dalla stessa ricorrente e risulta inferiore ai valori simulati WLTP delle schede tecniche richiamate. Prive di supporto sono anche le percentuali sui materiali riciclati, giustificate con pagine web generiche e con un fascicolo di sostenibilità aziendale privo di attinenza agli specifici veicoli offerti: materiale estrapolato da una ricerca sul web, persino generato da intelligenza artificiale.

Quanto al secondo motivo, il Collegio esclude ogni automatismo espulsivo. La stazione appaltante ha valutato la condotta dell’operatore, ha richiamato la sufficienza della mera negligenza nel fornire informazioni non veritiere e ha motivato la particolare censurabilità del comportamento, avendo il concorrente indicato grandezze prive di qualsiasi supporto documentale. La clausola del disciplinare che sanziona la mancata comprova va letta come rinvio alla disciplina del grave illecito professionale, non come introduzione di una causa di esclusione atipica.

Sussistono entrambi i presupposti dell’informazione fuorviante: quello oggettivo, perché le dichiarazioni rappresentano performance migliori delle caratteristiche reali dei veicoli; quello soggettivo, perché l’operatore qualificato ha agito con negligenza grave, tentando di ottenere un punteggio superiore a quello spettante. La revoca e la segnalazione ad ANAC sono conseguenze proporzionate; la segnalazione, atto privo di effetti autonomi, non è autonomamente impugnabile.

Quanto all’escussione della garanzia provvisoria, richiamata la giurisprudenza eurounitaria sulla non automaticità dell’incameramento, il Collegio ritiene che la responsabilità precontrattuale dell’aggiudicatario, per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, giustifichi il rimedio. Nella fase patologica la garanzia opera con funzione compensativa dei danni.

Sul ricorso per motivi aggiunti, la nuova aggiudicazione è legittima: il produttore ha attestato i valori del diverso modello offerto dalla controinteressata, confermando la veridicità delle sue dichiarazioni. La dedotta violazione del termine di stand-still è inammissibile, non essendo la violazione della clausola dilatoria idonea, in assenza di vizi propri dell’aggiudicazione, a determinarne l’annullamento o l’inefficacia del contratto. Ricorso introduttivo e motivi aggiunti sono respinti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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