Ottemperanza per la Carta del Docente: condanna del Ministero e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 23 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza proposta dinanzi al giudice amministrativo è fondata quando l’Amministrazione, decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, non abbia dato esecuzione al giudicato. In tale evenienza, il giudice dell’ottemperanza condanna l’Amministrazione a eseguire la pronuncia entro un termine assegnato e nomina sin da ora, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta, il quale provvede in via sostitutiva, anche mediante il pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, se occorra. La riduzione dei compensi professionali è equamente disposta in ragione della serialità e standardizzazione del contenzioso.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale del Lavoro la declaratoria del diritto a usufruire del beneficio economico della Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici indicati, con condanna del Ministero all’erogazione della somma, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, non aveva ricevuto esecuzione, nonostante il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato la rituale notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, nonché l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Ha pertanto ritenuto fondata la domanda di ottemperanza, non risultando dagli atti alcuna attività satisfattiva dell’Amministrazione.
Il Collegio ha disposto l’esecuzione della pronuncia entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, e ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile della Direzione generale competente, con facoltà di delega. Al commissario è stato assegnato il termine di novanta giorni dalla richiesta della parte per porre in essere tutti gli atti necessari, precisandosi che questi potrà avvalersi anche dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, in caso di incapienza di fondi.
Da ultimo, il TAR ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta in considerazione della natura seriale e standardizzata del contenzioso, e le ha distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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