Autonomia temperata del procedimento disciplinare militare e sospensione precauzionale (TAR Molise n. 242 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedimento disciplinare militare, l’art. 1393, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010, come sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 91/2016, supera la pregiudiziale penale e afferma il principio dell’autonomia temperata tra giudizio disciplinare e giudizio penale: il procedimento disciplinare è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. La sospensione in attesa della definizione penale costituisce eccezione, subordinata alla particolare complessità dell’accertamento del fatto o all’insufficienza degli elementi conoscitivi. L’art. 1370 del C.O.M., nel testo ratione temporis applicabile, riconosce al militare inquisito l’assistenza di un difensore scelto esclusivamente tra i militari, con esclusione del legale di fiducia. La sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego ex art. 916 del C.O.M. è provvedimento cautelare e temporaneo, rimesso alla discrezionalità amministrativa, che non implica alcun giudizio sulla colpevolezza e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, impugnava due provvedimenti. Con il primo ricorso chiedeva l’annullamento della sanzione disciplinare di stato della sospensione dal servizio per mesi otto, irrogata a seguito di un’inchiesta formale avviata per fatti oggetto di un procedimento penale militare per diffamazione pluriaggravata ai danni di un superiore gerarchico. Con il secondo ricorso impugnava la sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego, disposta dopo l’esercizio dell’azione penale da parte della Procura della Repubblica per il reato di calunnia nei confronti di un magistrato.
Il militare lamentava, tra l’altro, l’indebita sostituzione dell’Amministrazione al giudice penale, la tardività dei procedimenti, la violazione del diritto di difesa per mancata partecipazione del proprio legale, il difetto di istruttoria e motivazione, la violazione del principio di proporzionalità e, quanto alla sospensione cautelare, il conflitto di interessi degli ufficiali proponenti. Il TAR, riuniti i ricorsi, li respingeva integralmente, compensando le spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale, richiamando la Cons. Stato, Ad. Plen. n. 14 del 13 settembre 2022. L’attuale formulazione dell’art. 1393, comma 1, del C.O.M. smentisce la tesi della pregiudiziale penale: l’Amministrazione militare è abilitata ad avviare il procedimento disciplinare anche in pendenza del processo penale, salvo i soli casi di particolare complessità istruttoria o di insufficienza degli elementi conoscitivi. Nel caso concreto, la natura prettamente cartolare degli elementi fattuali escludeva tale evenienza.
Quanto alla sospensione precauzionale, la sua natura cautelare e la preminente tutela degli interessi pubblici escludono qualsiasi giudizio sulla colpevolezza e la sottraggono al raggio d’azione dell’art. 1393. La misura presuppone la qualità di imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado ed è rimessa alla discrezionalità amministrativa. Il Collegio esclude poi che l’irrogazione della sanzione di stato richiedesse la previa adozione della sospensione cautelare, trattandosi di scelta discrezionale rimasta immune da censure.
Sul piano procedimentale, il TAR ricostruisce la sequenza dei termini dell’art. 1392 del C.O.M.: il dies a quo della conoscenza del fatto è individuato nella comunicazione della Procura Militare, e non nella precedente querela. La fase degli accertamenti preliminari si chiudeva in settantuno giorni, la contestazione avveniva entro i sessanta giorni e tra un atto e l’altro non decorrevano mai più di novanta giorni. Per la sospensione cautelare, il termine di centottanta giorni decorre dal 12 febbraio 2020 e il periodo di sospensione ex lege per l’emergenza Covid-19 riduce la durata effettiva sotto la soglia. La notifica mediante pec era legittima, avendo il militare rifiutato ogni provvedimento disciplinare.
Il diritto di difesa non era violato: l’art. 1370 del C.O.M., ratione temporis, ammetteva solo il difensore militare, mentre la disciplina della difesa personale non si applica ai provvedimenti cautelari. La censura sul conflitto di interessi è inammissibile per genericità ex art. 40, comma 2, cod. proc. amm., non avendo il ricorrente allegato il vantaggio perseguito dagli ufficiali né dimostrato l’incidenza del vizio.
Nel merito, l’istruttoria risultava completa e la motivazione, anche per relationem agli atti dell’inchiesta, sufficiente. La sanzione rispettava il canone di proporzionalità, avendo l’Amministrazione valutato i criteri dell’art. 1355 del C.O.M. e i sei precedenti disciplinari di corpo. La legittimità degli atti escludeva, infine, il danno ingiusto e le connesse domande risarcitorie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.