Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Veneto n. 1345 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo conosce dell’azione di ottemperanza proposta per conseguire l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato, anche quando questo si sia formato su una sentenza del giudice ordinario. L’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. attribuisce rilievo al giudicato del giudice ordinario quale titolo azionabile davanti al giudice amministrativo. L’inottemperanza dell’amministrazione, che non offra alcun elemento dimostrativo dell’adempimento, legittima l’accoglimento del ricorso e la fissazione di un termine per l’esecuzione. Decorso inutilmente tale termine, senza necessità di nuova domanda, si attiva la figura del Commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma dovuta a titolo di interessi e rivalutazione.

La sentenza era passata in giudicato e non era stata impugnata. Dopo la notifica in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, l’amministrazione non aveva dato corso alle statuizioni. Da qui il ricorso al TAR Veneto. Il Ministero, regolarmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda risulta attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio, mentre la notifica in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 emergono dagli allegati prodotti.

Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza della sentenza del giudice ordinario al novero dei titoli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza. Il Collegio richiama l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede l’azione proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. La competenza del giudice amministrativo, quindi, non è esclusa dalla natura ordinaria del giudice che ha emesso la sentenza.

Nel merito il ricorso è fondato. L’amministrazione intimata, non costituitasi, non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. La mancata prova dell’esecuzione è sufficiente a integrare l’inottemperanza.

Il Tribunale ordina quindi al Ministero di dare attuazione alla sentenza, disponendo l’accredito sul portafoglio carta docente della somma di euro 500,00 per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

Per il caso di perdurante inerzia, il Collegio nomina sin d’ora un Commissario ad acta, individuato in un organo dirigenziale del Ministero, con facoltà di delega e subdelega, che dovrà attivarsi su istanza di parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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