Il decreto ingiuntivo non opposto è titolo esecutivo per l’ottemperanza innanzi al giudice amministrativo (TAR Campania n. 514 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, costituisce titolo esecutivo azionabile con il ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte degli enti pubblici, sussistono i presupposti del rimedio di cui agli artt. 112 e segg. c.p.a.. Il giudice ordina all’Amministrazione di conformarsi al decisum e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un Commissario ad acta. Nel giudizio di ottemperanza sono dovute le spese accessorie funzionali all’introduzione del giudizio, non quelle relative al precetto o a procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla libera scelta del creditore.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2342/21, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con il quale è stato ingiunto al Comune intimato il pagamento di complessivi € 65.407,67, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, spese e competenze legali. La società ricorrente è cessionaria del credito, maturato per una fattura e ceduto mediante la piattaforma informatica del MEF, con comunicazione al debitore.
Il titolo, non opposto, è passato in giudicato ed è stato munito di formula esecutiva e notificato all’Amministrazione. Il Comune ha corrisposto in un primo momento € 56.184,22, imputati agli interessi e in parziale pagamento della sorte capitale. Residuando un importo ancora dovuto, la creditrice propone ricorso per ottemperanza e chiede la nomina di un Commissario ad acta. Il Comune non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione del titolo azionabile. Il decreto ingiuntivo non opposto — osserva il TAR — definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato e ha quindi valore di cosa giudicata anche ai fini del ricorso per ottemperanza. Il richiamo ai precedenti conferma l’orientamento: TAR Lazio n. 7390 del 2016 e TAR Napoli n. 5967 del 2016.
Accertata l’idoneità del titolo, il Tribunale verifica i presupposti del rimedio. La pronuncia giurisdizionale di cui si chiede l’integrale applicazione ha un immediato valore conformativo-ordinatorio: l’Amministrazione è tenuta a conformarsi al decisum del giudice, far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta in sede di cognizione. Poiché è decorso il termine di centoventi giorni dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, sussistono i presupposti del giudizio di ottemperanza ex artt. 112 e segg. c.p.a.
Il Collegio ordina pertanto al Comune di dare esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento integrale delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato nel Prefetto — Ufficio territoriale del Governo di Caserta, con facoltà di delega, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico dell’Amministrazione inadempiente.
Sul piano delle spese accessorie, il TAR distingue. In ottemperanza può riconoscersi l’obbligo di corrispondere, oltre agli interessi sulle somme liquidate, anche le spese accessorie funzionali all’introduzione del giudizio, quali quelle relative alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del titolo. Non sono invece dovute le spese non funzionali, come quelle di precetto o relative a procedure esecutive non satisfattive, poiché l’uso di strumenti diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. Tali voci vengono liquidate in modo omnicomprensivo nelle spese di lite, fatte salve le eventuali spese di registrazione.
Il ricorso è quindi accolto. Il Comune è condannato alle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 600,00 oltre IVA e CPA, e alla refusione del contributo unificato. Il Tribunale precisa infine che, all’atto del pagamento, sull’originale cartaceo del titolo dovrà essere apposta adeguata quietanza ex art. 1199 cod. civ., ovvero il titolo originale dovrà essere consegnato all’ente debitore, eventualmente tramite il Commissario.
Nota della Redazione
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