PNRR e partecipazione procedimentale: l’avviso ex art. 14, comma 5, l. 241/1990 (C.G.A.R.S. n. 893 del 08.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle opere finanziate con risorse del PNRR e ricomprese nell’allegato IV al d.l. n. 77/2021, l’art. 44, comma 6-bis, del medesimo decreto, introdotto dal d.l. n. 152/2021, non impone il cumulo tra le forme pubblicitarie del T.U. Espropri e la comunicazione della legge sul procedimento. Il sintagma “è integrato” va interpretato, alla stregua dell’art. 12 delle preleggi e della intenzione del legislatore, nel senso che l’avviso ex art. 14, comma 5, l. n. 241/1990 sostituisce, e non affianca, le modalità di cui all’art. 16 d.P.R. n. 327/2001. La scelta risponde alla finalità di semplificazione procedimentale espressa dalla rubrica della norma e non comprime le garanzie partecipative. L’individuazione e la localizzazione dell’opera pubblica costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità o irrazionalità, senza obbligo dell’amministrazione di controdedurre su soluzioni alternative prospettate dal privato.

Il Fatto

I proprietari di terreni agricoli siti in Catania, contrada Jungetto, ricevevano da Italferr s.p.a., per conto di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., le note con cui veniva comunicata l’approvazione del progetto definitivo per l’interramento della tratta Acquicella-Bicocca, con contestuale apposizione del vincolo espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

Impugnavano gli atti davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, l’illegittimità della localizzazione e il travisamento delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza speciale. Il giudice di prime cure respingeva il ricorso e compensava le spese. Propongono appello i soccombenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione dirimente nell’esegesi dell’art. 44, comma 6-bis, d.l. n. 77/2021, applicabile ratione temporis all’opera, inserita al punto 1 dell’allegato IV al medesimo decreto. La norma prevede che l’avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità sia “integrato” con la comunicazione ex art. 14, comma 5, l. n. 241/1990. Gli appellanti sostengono il cumulo con le forme del T.U. Espropri.

La Corte respinge la lettura cumulativa. Il richiamo all’art. 12 delle preleggi e alla intenzione del legislatore conduce a ritenere che la comunicazione della legge generale sul procedimento sostituisca le modalità di cui all’art. 16 d.P.R. n. 327/2001. L’obiettivo perseguito è l’accelerazione e lo snellimento dei procedimenti collegati ai finanziamenti europei, come reso palese dalla rubrica dell’articolo. Diversamente intesa, la disposizione resterebbe priva di utilità, limitandosi a richiamare in via cumulativa forme già prescritte.

Nel caso concreto, l’avviso è stato pubblicato il 28 dicembre 2021 sul Corriere della Sera e sul Quotidiano di Sicilia, oltre che sul sito istituzionale, con contestuale deposito del progetto definitivo, della relazione illustrativa, del piano particellare e dell’elenco ditte presso la sede di Palermo. Tali elementi consentivano di individuare con esattezza la localizzazione dell’opera e l’entità dell’intervento: nessuna violazione delle garanzie partecipative.

Quanto al secondo motivo, il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui la localizzazione dell’opera pubblica è espressione di ampia discrezionalità amministrativa, censurabile solo per manifesta illogicità o irrazionalità. Le scelte non appaiono arbitrarie; accogliere la prospettazione difensiva comporterebbe la sostituzione delle valutazioni del giudice a quelle della p.a. Per opere di tale natura non sussiste alcun obbligo di controdedurre su soluzioni alternative proposte dal privato.

Infine, la prescrizione della Soprintendenza speciale sulla salvaguardia delle colture agricole e delle masserie va attuata in sede di progettazione esecutiva e sottoposta a verifica di ottemperanza: il progetto definitivo è conforme al parere favorevole espresso. L’appello è respinto, con condanna degli appellanti alle spese del secondo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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