Proroga tecnica delle concessioni demaniali e obbligo di gara anticipata (Cons. Stato n. 6539 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 settembre 2027, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, convertito in legge n. 166/2024, costituisce il limite massimo di efficacia delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo e non un termine dilatorio: esso non può essere invocato per paralizzare l’assegnazione di una concessione all’esito di una gara avviata prima del 2027 e conclusa in epoca tale da consentire l’instaurazione del nuovo regime concorrenziale in anticipo sulla scadenza dei rapporti preesistenti. La proroga in questione ha natura tecnica, funzionale all’ordinata programmazione delle procedure selettive, e resta fermo l’obbligo dei Comuni di avviarle senza indugio, con possibilità di disporre con provvedimento motivato la cessazione anticipata delle concessioni prorogate ex lege ove le gare siano completate prima. L’indennizzo in favore del concessionario uscente non è un diritto automatico, ma è subordinato alla prova, gravante sull’uscente, dell’esistenza di investimenti effettuati e non ancora ammortizzati.
Il Fatto
Due operatori economici, già titolari di concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo nel comune di Zoagli, hanno impugnato davanti al TAR Liguria la deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 27 dicembre 2023, che aveva confermato la scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2023 e disposto l’avvio delle procedure di evidenza pubblica per le nuove assegnazioni, nonché la successiva nota recante indicazioni per l’emissione di titoli temporanei per il periodo 1° gennaio – 31 ottobre 2024. Con motivi aggiunti hanno censurato le diffide a cessare l’occupazione entro il 31 ottobre 2024.
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e l’impugnativa in aggiunzione, ritenendo infondati i vizi dedotti. La società e il titolare della ditta individuale hanno proposto appello, chiedendo la riforma, previa sospensione dell’esecutività. La domanda cautelare è stata respinta. Nelle more, il Comune ha concluso le procedure concorrenziali e la società è risultata aggiudicataria, mentre il titolare della ditta individuale no.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse quanto alla società, aggiudicataria dell’area demaniale, e ha esaminato nel merito le censure del titolare della ditta individuale, non risultato aggiudicatario.
Nel merito, è confermata la correttezza della statuizione che ha individuato il presupposto dell’atto di indirizzo nella scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2023. In forza delle sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021, recepite dall’art. 3 della legge n. 118/2022, le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo hanno cessato i loro effetti a tale data e le nuove assegnazioni devono avvenire mediante selezioni imparziali e trasparenti, ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (Bolkestein) e dell’art. 49 TFUE, secondo la sentenza della Corte di Giustizia del 20 aprile 2023, causa C-348/22. L’art. 12, comma 6-sexies, del d.l. n. 198/2022, conv. in l. n. 14/2023, che aveva posticipato la scadenza al 31 dicembre 2024, va disapplicato per contrasto con il diritto UE.
Quanto alla proroga al 30 settembre 2027 introdotta dal d.l. n. 131/2024, convertito in legge n. 166/2024, il Collegio ne ha individuato la ratio nella “ordinata programmazione delle procedure di affidamento”. Da ciò discende che il termine è un limite massimo, non dilatorio: la proroga tecnica è compatibile con il diritto unionale solo se le amministrazioni avviano senza indugio le procedure di gara. I Comuni che abbiano già completato le gare possono procedere all’assegnazione anche prima del 2027 e disporre la cessazione anticipata dei rapporti prorogati. La pretesa di indulgere fino al termine massimo realizzerebbe una finalità dilatoria incompatibile con i principi concorrenziali europei.
Correttamente il Comune, riconosciuta la scadenza al 31 dicembre 2023, ha esperito le selezioni e, nelle more, ha assentito licenze temporanee sino al 31 ottobre 2024, garantendo un titolo ai concessionari uscenti ed evitando occupazioni sine titulo. Irrilevante è la disciplina del PUD sulle concessioni temporanee, che non esclude concessioni interinali durante lo svolgimento delle gare. Quanto ai criteri, legittimo è il riferimento agli artt. 8 e 9 della L.R. n. 26/2017, non attinti dalla declaratoria di incostituzionalità della Corte cost. n. 1/2019, che aveva colpito gli artt. 2 e 4, comma 1.
Infine, la doglianza sull’omessa previsione di un indennizzo è infondata: il punto 39 della delibera prescrive l’obbligo del subentrante di indennizzare l’uscente per gli investimenti non ammortizzati al 31 dicembre 2023, in conformità all’art. 4, comma 2, lett. i), della legge n. 118/2022. Le nuove regole del comma 9, introdotte dal d.l. n. 131/2024, non hanno portata retroattiva. La Corte di Giustizia UE, con sentenza dell’11 luglio 2024, causa C-598/22, ha confermato la compatibilità con il diritto europeo dell’art. 49 cod. nav., che impone la cessione gratuita e senza indennizzo delle opere non amovibili. Il diritto all’indennizzo non è automatico e il suo onere probatorio ricade sul concessionario uscente, che non ha allegato né provato gli investimenti non ammortizzati.
Nota della Redazione
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