Condono edilizio e vincoli preesistenti: il diniego è atto dovuto (Cons. Stato n. 4703 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il condono edilizio è precluso quando l’area interessata sia gravata da vincoli paesaggistici o di tutela del parco preesistenti alla realizzazione delle opere ovvero sopravvenuti. In tale ipotesi il diniego di sanatoria costituisce atto dovuto ex lege. Non trova applicazione il silenzio-assenso invocato ai sensi dell’art. 32, comma 36, d.l. n. 269/2003, poiché il meccanismo presuppone l’ammissibilità dell’istanza. Il diniego non richiede il parere di compatibilità paesaggistica né ulteriori accertamenti istruttori, essendo privo di utilità conoscitiva qualsiasi approfondimento sulla assentibilità delle opere.
Il Fatto
I proprietari di due manufatti ad uso residenziale presentano istanze di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, corrispondendo l’oblazione e depositando la documentazione richiesta. Roma Capitale rigetta le domande con due determinazioni dirigenziali, rilevando la presenza sull’area di vincoli ostativi al condono.
Il TAR Lazio, Sezione Seconda, respinge il ricorso. I proprietari appellano deducendo violazione degli artt. 134 e 142 d.lgs. n. 42/2004, erroneità della motivazione, applicabilità dell’autorizzazione paesaggistica postuma e formazione del titolo in sanatoria per silenzio-assenso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro dei vincoli gravanti sull’area e rileva una prima criticità dell’appello: la parte contesta solo alcuni dei vincoli indicati negli atti, nulla obiettando quanto al PTP Veio Cesano. La persistenza di quest’ultimo, da sola, preclude la condonabilità e priva l’appellante di interesse, giacché dall’accoglimento del gravame alcuna utilità potrebbe derivare.
Nel merito, il richiamo al D.M. del 22 maggio 1985 va riferito al decreto che dichiarò l’area di notevole interesse paesaggistico ai sensi dell’art. 136 d.lgs. n. 42/2004. Il vincolo risale dunque al 1985 ed è precedente alla realizzazione degli abusi, con conseguente preclusione ai sensi dell’art. 32, comma 36, d.l. n. 269/2003. Quanto alla fascia di rispetto del Fosso Rio Orientale di Cesano, il rinvio all’art. 134, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 42/2004 consente di individuare il vincolo in modo inequivocabile, nonostante l’omesso richiamo all’art. 142. L’allegazione circa la collocazione degli immobili fuori dalla fascia dei centocinquanta metri resta non dimostrata e smentita dagli atti.
Il secondo motivo è respinto su duplice rilievo. Da un lato operano i vincoli preesistenti; dall’altro l’art. 3, lett. b), legge regionale Lazio n. 12/2004, nella versione vigente, preclude la sanatoria per le opere non conformi realizzate su immobili soggetti a vincoli, anche se anteriori all’apposizione del vincolo, ricadenti in aree naturali protette. Poiché dal 2010 l’area rientra nel Parco lacuale Bracciano-Martignano, la sanabilità è esclusa in radice. Il silenzio-assenso non può operare, perché presuppone l’ammissibilità dell’istanza. Trova invece applicazione l’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, che esclude la sanatoria postuma per i nuovi volumi realizzati in area protetta.
Il terzo motivo è infondato. La natura vincolata del diniego rende superfluo l’approfondimento istruttorio richiesto, privo di apporto conoscitivo. Cadono le censure di difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti, poiché la preclusione discende direttamente dalla legge. Il difetto di motivazione è escluso: era sufficiente indicare i vincoli ostativi. Inutile, oltre che diseconomico, sarebbe stato acquisire il parere dell’autorità di tutela su interventi non sanabili. L’appello è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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