Nullità per elusione del giudicato del regolamento CUP che reitera la tariffa (C.G.A.R.S. n. 559 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione che, dopo l’annullamento giurisdizionale di una tariffa e della classificazione delle aree, adotti un nuovo regolamento che di fatto le reitera, viola o elude il giudicato. La nullità ex art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm. colpisce gli atti che, pur formalmente nuovi, riproducono la sostanza precettiva già caducata. La fase dell’esecuzione dell’obbligo di conformarsi alle pronunce giurisdizionali è costituzionalmente necessaria, quale connotato intrinseco della funzione giurisdizionale. Il potere comunale di riprovvedere è ammesso, ma entro i vincoli conformativi scaturenti dal giudicato.

Il Fatto

Una società titolare di concessioni di occupazione di suolo pubblico impugna le sentenze con cui il T.a.r. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, e poi il C.G.A.R.S. hanno annullato parte del regolamento comunale del canone e gli atti applicativi, tra cui la tariffa base e la classificazione di maggior pregio di una piazza.

Dopo il giudicato, il Comune adotta una nuova deliberazione consiliare che modifica e integra il regolamento. La società propone ricorso per ottemperanza, deducendo la nullità della deliberazione per violazione o elusione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio disattende l’eccezione di incompetenza. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, cod. proc. amm., la competenza va individuata nel dispositivo della sentenza di secondo grado: se questo si limita a rigettare l’appello, è competente il T.a.r.; se contiene statuizioni che rivelano un percorso motivazionale diverso, la competenza spetta al Consiglio di Stato. Qui la sentenza d’appello, in parziale riforma, ha accolto ulteriori motivi e ampliato la caducazione degli atti, con effetto conformativo progressivo. Richiamata Cons. Stato, sez. III, n. 4032 del 2013.

Infondata è anche l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione di una determinazione sindacale: le sue previsioni lesive erano caducate automaticamente per effetto della caducazione dello strumento regolamentare presupposto.

Nel merito, la Corte muove dal principio di effettività della tutela giurisdizionale, richiamando la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 140 del 2022; sentenze n. 419 del 1995, n. 435 del 1995, n. 406 del 1998) e l’adunanza plenaria n. 2 del 2013: l’esecuzione del giudicato è fase costituzionalmente necessaria.

La nuova deliberazione consiliare, rinviando agli allegati che reintroducono i coefficienti moltiplicatori e inseriscono ancora la piazza tra le aree di maggiore importanza, perpetua la disciplina già caducata e si pone in contrasto frontale con il giudicato. Parimenti elusivo è il mantenimento della regola che demanda alla Giunta l’approvazione dei coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività.

Fondata è anche la doglianza sul rinvio a un allegato della determinazione sindacale, che di fatto reintroduce la tariffa base annullata in appello. Il potere comunale di riprovvedere è fatto salvo, ma nei limiti dei vincoli conformativi. La Corte aggiunge che l’adozione tardiva delle modifiche regolamentari, oltre il termine per l’approvazione del bilancio, le rendeva comunque inefficaci per l’esercizio di riferimento, giusta l’art. 53, comma 16, della l. n. 388 del 2000, come modificato dall’art. 27 della l. n. 448 del 2001.

Il ricorso è accolto e la deliberazione è dichiarata nulla in parte qua ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm., con condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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