Ottemperanza ai titoli del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Calabria n. 318 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito dell’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., accoglie il ricorso quando l’amministrazione, decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica del titolo, resti inadempiente all’obbligo di pagamento di somme di denaro accertato dal giudice del lavoro. Il titolo giudiziale non eseguito va attuato nel termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione di ottemperanza, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di protratta inerzia. La disciplina dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, dettata per i decreti decisori, si applica per analogia alle altre condanne pecuniarie: le spese dell’eventuale attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, perché comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di due titoli emessi dal giudice del lavoro. Il primo è una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento di una somma di denaro e delle spese di lite in favore dei difensori antistatari. Il secondo accerta il diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio maturata in forza dei contratti a termine e condanna l’amministrazione al pagamento di differenze retributive e al versamento di differenze contributive.

Entrambi i titoli sono stati notificati all’amministrazione per via telematica e sono passati in giudicato. L’Amministrazione è rimasta inerte. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica delle sentenze, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce anzitutto i titoli azionati e ne verifica i presupposti. Le due pronunce risultano notificate all’amministrazione mediante posta elettronica certificata e divenute definitive per mancata impugnazione. Il quadro è quello tipico dell’inottemperanza agli obblighi pecuniari della pubblica amministrazione.

Il Collegio rileva che è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica dei titoli e che l’inadempimento è perdurante. Su queste basi l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. merita accoglimento.

L’amministrazione intimata deve pertanto dare esecuzione alle due sentenze secondo le prescrizioni in esse contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione di ottemperanza, a cura di parte ricorrente. Il termine è funzionale a consentire l’adempimento spontaneo prima dell’intervento sostitutivo.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento competente del Ministero. Il commissario provvederà su istanza di parte, entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’ulteriore inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Sul regime delle spese commissariali il Collegio richiama l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015. La norma, pur dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori, è applicata per analogia alle altre condanne pecuniarie: le spese dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, essendo comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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