Carta docenti e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Calabria n. 202 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto del docente al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione e ordina l’esecuzione integrale della pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, nominando sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando risulti manifestamente iniqua, avuto riguardo alla particolare funzione dell’agevolazione, che non costituisce corrispettivo ma contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Le spese dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, per la loro inclusione nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto a usufruire del beneficio economico corrispondente al valore nominale di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015. Il giudice ordinario aveva altresì condannato il Ministero all’adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, oltre alla refusione delle spese.
La sentenza era stata notificata all’amministrazione in via telematica ed era passata in giudicato. Decorso inutilmente il termine di moratoria di centoventi giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Calabria, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la sentenza notificata conteneva tutti gli elementi identificativi del credito, compresi codice fiscale e annualità di riferimento, e che la stessa è passata in giudicato come da attestazione. L’inadempimento dell’amministrazione, protrattosi oltre il termine di moratoria, integra il presupposto dell’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Conseguentemente il Tribunale ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di eseguire integralmente la sentenza entro sessanta giorni dalla notifica della presente decisione, a cura di parte ricorrente. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, viene nominato sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento competente, che provvederà in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Sul regime delle spese commissariali, il Collegio richiama l’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015. La disposizione, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della stessa legge, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Ne segue che i compensi restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
È invece respinta la domanda di penalità di mora. Il giudice la considera manifestamente iniqua in ragione della particolare funzione assegnata alla Carta docenti, che non costituisce un corrispettivo ma un contributo destinato all’aggiornamento e alla formazione del personale docente. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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