Translatio iudicii e risarcimento da illegittima revoca del contributo (TAR Sardegna n. 201 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio della conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda opera anche quando la declinatoria di giurisdizione sia pronunciata dal giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Un’interpretazione contraria contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost., determinando una ingiustificata disparità di trattamento rispetto all’ipotesi opposta. La norma processuale applicabile si individua al momento della notificazione della domanda, con la conseguenza che, per i giudizi introdotti prima dell’entrata in vigore dell’art. 59, comma 2, legge n. 69/2009 e dell’art. 11 c.p.a., non trovano applicazione i termini di decadenza dalla translatio iudicii ivi previsti. Resta pertanto salvo l’effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domanda originaria. La responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione per illegittima revoca di un provvedimento favorevole è sorretta da una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di elementi concreti di scusabilità dell’errore.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto nel 1992 il riconoscimento di un contributo in conto capitale e in conto interessi. Nel 1995 l’amministrazione aveva revocato il beneficio. Il TAR aveva annullato la revoca con una sentenza del 1997 e il Ministero, ottemperando, aveva annullato in autotutela il provvedimento nel marzo 1998.
Le somme erano state erogate solo tra la fine del 1998 e il 1999 e in larga parte trattenute dall’istituto di credito a scomputo di maggiori interessi e mora. La società ha quindi agito per il risarcimento del danno. La domanda, proposta davanti al giudice ordinario nel 2002, è stata dichiarata carente di giurisdizione, con conferma in appello nel 2018. La società ha così riproposto la domanda davanti al TAR nel 2019. Il Ministero ha eccepito la prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria l’eccezione di prescrizione. Ai sensi dell’art. 2935 c.c., il termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere: nella specie dal 30 marzo 1998, quando l’annullamento in autotutela della revoca ha reso percepibile l’ingiustizia del danno. Trattandosi di responsabilità aquiliana, il termine è quinquennale, ma è stato interrotto dalla notifica dell’atto di citazione del 28 marzo 2002.
La questione centrale è se tale effetto interruttivo sia sopravvissuto alla declaratoria di difetto di giurisdizione. Il Collegio richiama la Corte costituzionale n. 77 del 2007, che ha affermato la necessità di dare attuazione, ove possibile, al principio di conservazione degli effetti della domanda nel processo riassunto. Il fatto che la pronuncia riguardasse l’ipotesi opposta non è decisivo: ritenere il principio inapplicabile nel caso inverso contrasterebbe con l’art. 3 Cost. per irragionevole disparità.
Il Collegio precisa inoltre che la legge processuale applicabile si individua al momento della proposizione della domanda. Poiché la citazione è del 2002, non operano i termini di decadenza dell’art. 59, comma 2, legge n. 69/2009 e dell’art. 11 c.p.a.. La riproposizione davanti al TAR è comunque avvenuta nel 2019, prima del passaggio in giudicato della sentenza d’appello. La prescrizione non è dunque maturata.
Nel merito, il Collegio ravvisa il danno ingiusto, l’antigiuridicità e il nesso causale. Sussiste anche l’elemento soggettivo: l’illegittimità dell’atto fonda una presunzione di colpa, non vinta dal Ministero, secondo il criterio di Cons. Stato, Ad. Plen. n. 20 del 2021. La prova testimoniale è dichiarata inammissibile perché vertente su circostanze generiche e valutative. Risultano invece non provati il danno da perdita di chance e da mancati utili, così come il generico pregiudizio da mancata disponibilità del denaro.
È invece provata la voce di danno da maggiori interessi: il ritardo nell’erogazione ha comportato l’applicazione del tasso ordinario in luogo dell’agevolato. Accertato l’an, il Collegio fissa ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. il termine di novanta giorni perché l’amministrazione proponga in contraddittorio la somma, indicando i criteri di liquidazione. Va decurtata la somma già ottenuta dalla banca, per evitare duplicazioni. Sul debito di valore opera la rivalutazione monetaria dal 31.12.1993 al 31.12.1998, con interessi legali sulla somma rivalutata senza cumulo, secondo il criterio di Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995. Il ricorso è accolto nei termini indicati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.