Canone concessorio non ricognitorio: obbligo di avvio del procedimento partecipativo (TAR Lazio n. 193 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le determinazioni comunali che istituiscono o incrementano il canone concessorio non ricognitorio, afferendo a decisioni che incidono su rapporti concessori in atto, esigono la preventiva comunicazione di avvio del procedimento a tutela delle garanzie partecipative del concessionario. Questi deve poter interloquire con l’amministrazione e valutare la sostenibilità dell’aggravio economico derivante dalla decisione unilaterale di incremento del canone. Non è ipotizzabile l’applicazione dell’art. 21-octies, co. 2, secondo periodo, l. n. 241/1990 quando l’atto abbia contenuto discrezionale e il quadro fattuale e giuridico sottostante presenti complessità, in particolare per la presenza di interventi edilizi non assentiti e per l’incremento sensibile e retroattivo del canone, elemento essenziale della concessione. L’amministrazione ha l’obbligo di interloquire preventivamente con il concessionario in applicazione della regola fissata dall’art. 7 l. n. 241/1990, corollario del principio del giusto procedimento.

Il Fatto

La società ricorrente, concessionaria di pubblici servizi, ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale con cui è stato istituito il canone concessorio non ricognitorio ed approvato il relativo Regolamento comunale, unitamente agli atti presupposti e successivi, tra cui la determinazione n. 7 del 18.6.2015 e l’avviso di pagamento dell’1.4.2016.

Il ricorso è stato introitato presso il Tribunale a seguito di trasposizione dell’originario ricorso straordinario. La società ha contestato la scelta di disciplinare il canone con lo strumento regolamentare, l’applicazione del prelievo a rapporti già esistenti, il contrasto con la disciplina del d.lgs. n. 446/1997 in tema di quantificazione forfetaria per le occupazioni di suolo relative alle reti dei concessionari di pubblici servizi, la carenza di motivazione e la violazione delle garanzie procedimentali. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie il ricorso, ritenendo assorbente la censura relativa all’assenza di qualsivoglia garanzia partecipativa al momento dell’adozione della determinazione n. 7 del 18.6.2015, in violazione della l. n. 241/1990 e dei principi di buona fede e correttezza.

Richiamando il ius receptum, il Collegio ribadisce che le determinazioni comunali relative all’incremento del canone concessorio, afferendo a decisioni che incidono su rapporti concessori in atto, esigono la previa comunicazione dell’avvio del procedimento, a tutela delle garanzie partecipative del concessionario, al quale deve consentirsi di interloquire e di valutare la sostenibilità dell’aggravio economico derivante dalla decisione unilaterale di incremento. Sul punto richiama TAR Catania n. 2621 del 2020, TAR Napoli n. 2266 del 2019, TAR Napoli n. 2035 del 2018 e TAR Veneto n. 288 del 2011.

Il Tribunale esclude l’operatività del vizio di forma sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, co. 2, secondo periodo, l. n. 241/1990: l’atto ha contenuto discrezionale e, a fronte della complessità del quadro fattuale e giuridico, anche con riguardo alla presenza di interventi edilizi non assentiti, e dell’incremento sensibile e retroattivo del canone, l’amministrazione doveva interloquire preventivamente con il concessionario in applicazione dell’art. 7 l. n. 241/1990.

L’accoglimento della censura procedimentale comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi, ai sensi dell’art. 34, co. 2, c.p.a. Il Collegio ricorda i principi affermati in materia dalla giurisprudenza recente: il canone non ricognitorio è dovuto per le sole occupazioni della sede stradale, non anche del sottosuolo, con conseguente illegittimità della indifferenziata sottoposizione al prelievo di ogni occupazione di suolo e soprassuolo; e la prestazione patrimoniale COSAP/TOSAP costituisce la misura massima complessiva dell’onere dovuto per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.

Per l’effetto, il Tribunale annulla la determinazione impugnata e il conseguente avviso di pagamento, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione nel rispetto del vincolo conformativo nascente dalla decisione. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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