Contributo tariffario TEE, nessun full cost recovery nel settore energia (Cons. Stato n. 5809 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio del full cost recovery non costituisce regola generale dei servizi di interesse economico sottoposti a regolazione tariffaria e non è esteso ai settori dell’energia elettrica e del gas. Le disposizioni degli artt. 14 del reg. (CE) n. 714/2009 e 13 del reg. (CE) n. 715/2009 non impongono che tutti i costi effettivamente sostenuti dai gestori siano presi in considerazione dall’autorità di regolazione nella fissazione dei corrispettivi di accesso alle reti. Il contributo tariffario deve piuttosto avvicinarsi al reale aggravio di costi che la disciplina dell’efficienza energetica impone agli operatori. L’annullamento del tetto massimo del contributo, disposto per incompetenza del Ministero, non travolge la distinta determinazione del valore minimo dei TEE virtuali, che resta espressione di scelta politica estranea alla competenza dell’ARERA.

Il Fatto

La vicenda riguarda le modalità di calcolo del contributo tariffario riconosciuto ai distributori di energia elettrica e gas tenuti a concorrere agli obiettivi nazionali di risparmio energetico mediante l’acquisto dei titoli di efficienza energetica. Con una prima sentenza il giudice amministrativo aveva annullato il decreto interministeriale del 2018 nella parte in cui fissava in 250 euro il tetto massimo del contributo e, per illegittimità derivata, le delibere ARERA attuative.

In esecuzione di quel giudicato l’ARERA ha adottato la delibera n. 270/2020/R/efr, rideterminando il contributo. La società distributrice l’ha impugnata chiedendo la nullità per elusione del giudicato e, in subordine, l’annullamento. Il TAR ha accolto solo il profilo relativo alla fissazione del floor in 10 euro, ritenuto inscindibile dal cap annullato. Entrambe le parti hanno appellato.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato riunisce gli appelli e accoglie quello dell’Autorità, respingendo quello della società. Sul primo versante chiarisce che il giudicato formatosi sulla sentenza del 2019 imponeva all’ARERA soltanto di esercitare in autonomia le proprie prerogative regolatorie, senza alcun vincolo conformativo. L’annullamento del cap ministeriale riguardava l’imposizione del tetto, non le modalità con cui il Ministero aveva individuato il valore dei TEE virtuali nell’esercizio delle proprie competenze.

Nel decreto, infatti, l’importo di 250 euro assolveva una duplice funzione: tetto del contributo e riferimento per determinare, per differenza, il valore unitario dei certificati virtuali. Il TAR è incorso in un errore di prospettiva ritenendo che, caduto il primo profilo, lo stesso importo non potesse più operare nel secondo. L’ARERA ha quindi correttamente escluso di poter variare il floor, conservando peraltro piena autonomia nella definizione del valore massimo di riconoscimento dei costi.

Sull’appello della società, i primi quattro motivi investono la pretesa violazione del full cost recovery. La Corte richiama il proprio precedente secondo cui tale principio, introdotto per il servizio idrico, non è stato esteso alle altre utility (Cons. Stato, sez. VII, n. 10441 del 2024). Esclude poi che l’art. 13 del reg. (CE) n. 715/2009 consacri la copertura integrale dei costi, richiamando l’interpretazione della Corte di giustizia UE, causa C-771/18, che ha disatteso la tesi della Commissione.

Quanto all’inclusione degli scambi bilaterali, si tratta di una previsione di indirizzo coerente con la circostanza che i titoli sono negoziati anche fuori dal mercato organizzato; l’ARERA conserva intatto il potere di stabilire i criteri di significatività. Le scelte sul meccanismo dei certificati bianchi e sui TEE virtuali sono qualificate come misure politiche, estranee alla sfera tecnico-discrezionale del regolatore. Infondati anche i motivi sulla soglia di sbarramento e sulla forbice di prezzo, quest’ultima correttamente dichiarata inammissibile per difetto di impugnazione degli atti applicativi.

In parziale riforma, il ricorso di primo grado è interamente respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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