Revoca del divieto di detenzione armi e valutazione dei reati colposi (TAR Marche n. 233 del 21.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di provvedimenti di divieto di detenzione di armi e munizioni, il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza è connotato da ampia discrezionalità e può fondarsi su fatti storici oggettivamente valutabili, anche di natura colposa, reiterati nel tempo. L’estinzione dei reati per prescrizione o per altri istituti processualpenalistici, nonché la loro mancata menzione nelle certificazioni giudiziarie, non impediscono all’Amministrazione di apprezzarne la rilevanza ai fini del giudizio di affidabilità nell’uso delle armi. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato ai vizi di abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il diniego opposto dall’Autorità di pubblica sicurezza alla propria istanza di revoca del divieto di detenere armi e munizioni, in precedenza emesso a suo carico. Il ricorso introduttivo era assistito da istanza cautelare, accolta ai soli fini del riesame, affinché fosse garantito il contraddittorio procedimentale.

All’esito del riesame, l’Amministrazione ha nuovamente negato la revoca. Il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, deducendo carenza di motivazione, travisamento della relazione degli organi di polizia e irrilevanza dei fatti di reato contestati, di natura colposa e in vari casi estinti. All’udienza pubblica la causa è passata in decisione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L’atto impugnato in origine è stato travolto dal riesame disposto in sede cautelare e l’interesse all’impugnazione si appunta ora sul nuovo provvedimento. Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il c.d. remand rimette in gioco l’assetto di interessi definito con l’atto impugnato, restituendo all’Amministrazione l’intero potere decisionale iniziale.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio rileva che le criticità procedimentali poste a base del riesame sono state superate nel nuovo procedimento. I fatti da cui sono scaturiti i procedimenti penali a carico del ricorrente sono pacifici: ciò che è contestato è la valenza che l’Amministrazione ha loro attribuito.

Il Tribunale respinge la tesi del ricorrente. La Prefettura ha adeguatamente dato conto della reiterazione nel tempo delle condotte, che, seppur colpose e dunque caratterizzate da negligenza, imprudenza o imperizia, denotano comunque incapacità a conformarsi alle regole di comportamento socialmente accettabili ed esigibili. Non sono ravvisabili manifeste illogicità o travisamento dei fatti.

Il Collegio ribadisce che rileva l’acclaramento dei fatti storici discrezionalmente valutabili, non il loro esito processuale. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, si afferma che i provvedimenti di segno negativo possono essere adottati sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati ma significativi, e potendo l’Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato, sia vicende personali prive di rilievo penale.

Da tali premesse discende il rigetto dei motivi aggiunti. La detenzione di armi non è un diritto assoluto, ma un’eccezione al normale divieto, che deve fondarsi su una perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, trovando limite nel presidio di beni giuridici superiori quali l’ordine pubblico e la tranquilla convivenza civile. Il ricorso per motivi aggiunti è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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