Procura speciale generica e inammissibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 4252 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procura speciale richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti, l’autorità adita e gli elementi di individuazione della controversia. Quando è rilasciata su foglio separato analogico e depositata in copia informatica unitamente a un ricorso nativo digitale, non opera la regola della procura “in calce”: l’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 certifica l’autografia della sottoscrizione, ma non supplisce alla genericità del testo. Il vizio attiene a un requisito di ammissibilità e non è sanabile ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e art. 182, secondo comma, cod. proc. pen. Il beneficio dell’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. non è concedibile per i ricorsi notificati dopo la pubblicazione della Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, che ha confermato un indirizzo già esistente.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4704/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per l’anno scolastico 2024-2025, la somma di euro 500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015.

Non avendo l’Amministrazione adempiuto, il creditore propone ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna alle penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione. Il Ministero si costituisce. Alla camera di consiglio del 22 settembre 2026 il Collegio rileva l’eccezione di inammissibilità per genericità della procura alle liti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il profilo del contraddittorio. L’assenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio non impone l’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., che va adottata solo se il rilievo d’ufficio emerga dopo il passaggio in decisione. Richiamata la Cons. Stato, sez. V, n. 1305 del 2026, il Collegio osserva che la mancata presenza in udienza comporta rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio.

Nel merito, il ricorso è inammissibile. La procura speciale è stata rilasciata su documento analogico separato e notificata in copia informatica in allegato alla PEC, insieme al ricorso e alla relata. Il testo della delega non indica né il Tribunale amministrativo regionale adito né gli estremi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione, limitandosi a richiamare il “diritto all’attivazione del Bonus docente”.

Il Collegio esclude che l’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 possa estendere l’eccezione della procura apposta in calce. La congiunzione telematica certifica l’autografia, ma non garantisce che il sottoscrittore abbia contezza dell’atto oggetto del potere rappresentativo. Né dimostra l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso, in dissonanza con la Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, che esige una procura preesistente o coeva al ricorso.

Il Tribunale prende quindi le distanze dall’indirizzo espresso dalla Cons. Stato, sez. III, n. 8552 del 2024, ritenendo che la procura su foglio separato debba comunque contenere elementi esaustivi circa il proprio oggetto. Il vizio, qualificato come requisito di ammissibilità, non è sanabile tramite rinnovazione, come confermato dalla stessa Plenaria e dalla giurisprudenza successiva.

Quanto all’errore scusabile, il Collegio richiama la Cons. Stato, sez. III, n. 1860 del 2026: la Plenaria non ha innovato il quadro normativo, ma confermato un indirizzo esistente. Per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025 la regolarizzazione non è più ammessa; il ricorso in esame è stato notificato l’8 aprile 2026. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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