Divieto prefettizio di detenzione armi legittimo per custodia non sicura (TAR Piemonte n. 1201 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di armi, il potere prefettizio di vietarne la detenzione a norma dell’art. 39 r.d. n. 773/1931 è espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo per manifesta illogicità o difetto di istruttoria. La misura preventiva è legittima quando dagli accertamenti emerge una custodia delle armi non idonea a precluderne l’impossessamento da parte di terzi, anche se le stesse sono chiuse a chiave. Rilevano, in prospettiva preventiva, la leggerezza del titolare, la stabile frequentazione della sua abitazione da parte di soggetti non affidabili e il clima di conflittualità con il vicinato. L’assenza di carichi pendenti o di condanne pregresse in capo a costoro è circostanza irrilevante, poiché il giudizio è prognostico e non sanzionatorio. Il divieto, non definitivo, è proporzionato perché revocabile decorso il termine di legge.
Il Fatto
La ricorrente era titolare di un porto d’armi ad uso sportivo rilasciato dalla Questura. Nel dicembre 2021 i Carabinieri eseguivano controlli presso la sua abitazione, su richiesta della Questura che aveva avviato il procedimento per il rifiuto del rinnovo del titolo. All’esito, la Prefettura comunicava l’avvio del procedimento per l’emissione del divieto di detenzione di armi e munizioni a norma dell’art. 39 r.d. n. 773/1931.
Con decreto notificato nel settembre 2022, la Prefettura vietava alla ricorrente la detenzione di qualsiasi tipo di arma, munizione e materiale esplodente. La destinataria impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, difetto di motivazione e illogicità. L’Amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’unico, articolato mezzo di gravame. La ricorrente contestava che l’Amministrazione avesse erroneamente ritenuto non sicura la custodia delle armi, aggravato il rischio per la familiarità con un soggetto inaffidabile e per la conflittualità con il vicino. Il TAR non condivide la censura e ricostruisce l’esito dell’istruttoria.
Le armi erano sì depositate e chiuse a chiave in un apposito armadietto, ma appoggiate entro una nicchia aperta scavata nel muro: non immediatamente visibile, ma agevolmente accessibile, soprattutto da chi avesse familiarità con la casa. I proiettili erano collocati su uno scaffale di un armadio a vetrina nella stanza accanto, dunque perfettamente visibili. Per il Collegio tali circostanze sarebbero già di per sé sufficienti a giustificare il provvedimento.
L’Amministrazione ha però valorizzato ulteriori elementi di rischio: l’inaffidabilità di un soggetto stabilmente frequentatore dell’abitazione e il clima di conflittualità con il vicino. Il TAR accoglie l’eccezione dell’Avvocatura dello Stato secondo cui, in ottica di prevenzione, poco rileva che i soggetti non ritenuti affidabili siano privi di carichi pendenti o condanne pregresse. Ciò che conta è che l’Amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ha percepito una eccessiva disinvoltura o leggerezza nella custodia delle armi.
Tale condotta risulta aggravata dai rapporti di vicinato conflittuali e dall’assidua frequentazione della casa da parte di una terza persona che, pur non esperta nell’uso delle armi, avrebbe potuto agevolmente impadronirsene e farne un uso improprio, per qualsiasi motivo, con possibilità di incidenti. In questo contesto la misura prudenziale non appare illogica né immotivata.
Il Collegio sottolinea infine che il divieto non è definitivo: decorso il periodo stabilito dalla legge, l’interessata potrà avanzare nuova richiesta dimostrando di aver approntato gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza. La misura preventiva supera dunque le censure. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali in favore dell’Amministrazione costituitasi, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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