Pergolato con vetrate apribili e conferenza di servizi sul permesso di costruire (Cons. Stato n. 3188 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pergolato è soggetto a permesso di costruire quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, stabilmente ancorata al suolo e di considerevole impatto edilizio. Ove l’Amministrazione nutra dubbi sulla coincidenza tra l’opera oggetto dell’istanza edilizia e quella già assentita sotto il profilo paesaggistico, non può dichiarare l’improcedibilità dell’istanza, ma deve indire la conferenza di servizi ex art. 14, comma 2, l. n. 241/1990, “sempre indetta” per acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso. Resta fermo il potere di vigilanza del Comune nella fase attuativa, con adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori in caso di difformità dall’autorizzazione paesaggistica.
Il Fatto
I proprietari di un edificio commerciale in zona R.U.A. del Piano Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei presentano istanza di permesso di costruire per due pergole lineari in legno contigue su area pertinenziale. Per il medesimo intervento era stata prima rilasciata autorizzazione paesaggistica, con prescrizione che le strutture lignee non potessero essere chiuse.
Il Comune dichiara l’improcedibilità dell’istanza, qualificando l’opera come struttura stabile, chiusa perimetralmente e superiormente da superfici vetrate, con aumento di volumetria vietato dalla normativa paesistica. Il TAR Campania respinge il ricorso e condanna alle spese. I proprietari appellano, deducendo errore di fatto sulla qualificazione dell’intervento, erronea esclusione del silenzio-assenso e mancata convocazione della conferenza di servizi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondati il primo e il terzo motivo, congiuntamente esaminati per connessione logica e giuridica. Dalla documentazione emerge che l’autorizzazione paesaggistica del 2019 riguardava due pergole lineari in legno, aperte su ogni lato, contigue in spazio ad uso privato, da tinteggiare con colori compatibili con il contesto. La relazione tecnica allegata all’istanza di permesso di costruire indica invece pergole in legno lamellare, dotate di vetrate apribili, con rifacimento della tettoia.
La Corte richiama l’orientamento costante della giurisprudenza amministrativa: il pergolato richiede permesso di costruire quando sia coperto superiormente, anche in parte, con struttura non facilmente amovibile, comporti considerevole impatto edilizio, si estenda su superficie rilevante e risulti stabilmente ancorato al suolo. Correttamente, dunque, i proprietari avevano presentato istanza di permesso di costruire (ex multis, Cons. Stato Sez. VI n. 2973 del 29 marzo 2024, Sez. VII n. 41 del 2 gennaio 2026).
Il punto decisivo riguarda il procedimento. Il provvedimento impugnato ha ritenuto superflua l’acquisizione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo e ha considerato l’istanza improcedibile, senza valutare che sulla medesima opera era già stata ottenuta l’autorizzazione paesaggistica. In presenza di dubbi dell’Amministrazione sulla medesimezza delle opere, sarebbe stato necessario indire la conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14, comma 2, l. n. 241/1990, norma che la prevede “sempre indetta” per acquisire gli atti di assenso necessari.
La soluzione prescelta non esaurisce i poteri comunali: rimane fermo il potere di vigilanza nella fase attuativa. Se l’intervento realizzato non risultasse conforme a quanto oggetto di autorizzazione paesaggistica, l’Amministrazione dovrà adottare i conseguenti provvedimenti sanzionatori. Per l’assorbenza delle ulteriori censure, l’appello è accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è respinto; le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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