Graduatoria concorsuale: controinteressati i candidati postergati per punteggio (TAR Piemonte n. 1163 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di impugnazione di una graduatoria concorsuale e degli atti ad essa correlati, tra cui l’atto di estromissione dalla stessa, assumono la qualifica di controinteressati coloro fra i partecipanti che, per effetto dell’ipotetico accoglimento del ricorso, verrebbero a subire un pregiudizio anche solo in termini di postergazione nella graduatoria medesima. La postergazione è sufficiente a radicare il controinteresse, a nulla rilevando che l’accoglimento del ricorso non comporti l’esclusione del candidato collocato in posizione migliore. Ne consegue che il ricorso notificato unicamente all’Amministrazione procedente, con integrale pretermissione dei candidati utilmente collocati, è inammissibile ex art. 41, co. 2 c.p.a. per mancata notifica ad almeno un controinteressato.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva indetta dall’Agenzia delle Entrate per l’assunzione a tempo indeterminato di personale con profilo professionale di funzionario, area amministrativo-tributaria. Superata la prova orale con una valutazione complessiva di 21,25/30, ha riportato una valutazione negativa del tirocinio teorico-pratico pari a meno due, conseguendo un punteggio finale di 19,25/30, inferiore alla soglia minima di 21/30 fissata dal Bando per il superamento della prova conclusiva.
Escluso dalla graduatoria finale di merito e dall’elenco dei vincitori, ha impugnato le determinazioni dell’Amministrazione con quattro motivi, deducendo la nullità della scheda di valutazione del tirocinio, vizi redazionali della documentazione informatica, l’incongruenza e lacunosità della valutazione e il contrasto tra il Bando e la disciplina generale sull’accesso al pubblico impiego. L’Amministrazione si è costituita, rivendicando la correttezza della procedura e l’insindacabilità delle valutazioni tecniche. Nel corso dell’udienza la Presidente ha reso l’avviso ex art. 73, co. 3 c.p.a. in ordine a possibili profili di inammissibilità per mancata estensione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato per prima la questione di ammissibilità. Secondo concorde giurisprudenza, richiamata nel provvedimento, quando si impugni una graduatoria concorsuale e gli atti correlati, tra cui l’atto di estromissione, sono controinteressati i partecipanti che, in caso di accoglimento, subirebbero un pregiudizio anche solo in termini di postergazione nella graduatoria stessa. Il ricorrente, superata la prova orale, si sarebbe collocato quantomeno alla posizione n. 132, dovendo essere preferito per ragioni anagrafiche agli ultimi sei candidati vincitori in forza dell’art. 3, co. 7 legge n. 127/1997, richiamato dall’art. 12.2 del Bando.
Tale postergazione era sufficiente a radicare un controinteresse, a nulla rilevando che l’eventuale accoglimento non avrebbe comportato l’esclusione dei candidati dalla graduatoria. La documentazione di causa non consente di stabilire con certezza se e in quale misura la collocazione in graduatoria assuma rilievo ai fini dell’immissione in servizio, non precisando il Bando le modalità di assegnazione dei vincitori alle sedi disponibili. Il principio iura novit curia, nella sua valenza negativa, preclude al Tribunale di prendere conoscenza d’ufficio dell’ordinamento organizzativo dell’Agenzia, regolato da atti amministrativi privi di contenuto normativo.
Il Collegio ritiene tuttavia che l’esistenza della graduatoria costituisca di per sé indice inequivoco della rilevanza giuridica del punteggio finale, anche solo ai fini dell’assegnazione alla prima sede di servizio. L’elenco dei vincitori, pur privo dell’indicazione numerica della posizione, è ordinato in funzione del punteggio conseguito da ciascun candidato. La presenza di una graduatoria e il suo mantenimento sottendono dunque la permanenza di un interesse del candidato a collocarsi in posizione migliore e di uno speculare controinteresse ad essere superato per effetto di un’impugnativa. Ne consegue l’inammissibilità ex art. 41, co. 2 c.p.a. del ricorso, per mancata notifica ad almeno un controinteressato.
Fermo quanto precede, il Collegio ha esaminato succintamente il merito, non meritevole di accoglimento. I vizi formali della scheda di valutazione sono stati dichiarati inammissibili: le censure investivano la scansione analogica ad uso interno, non il documento informatico effettivamente formato dal valutatore, rispetto al quale il ricorrente avrebbe dovuto chiedere l’estratto. Le doglianze sul merito della valutazione si sono rivelate generiche e non assistite da riscontro probatorio, non intaccando il nucleo della valutazione, incentrato sullo scarso interesse e sull’insufficiente capacità di collaborazione dimostrati nel tirocinio.
Nota della Redazione
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