Revoca dell’accoglienza per abbandono del centro senza giustificato motivo (TAR Piemonte n. 1059 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di accoglienza del richiedente protezione internazionale, la revoca disposta dal prefetto ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015 è legittima quando il richiedente abbandoni la struttura senza preventiva comunicazione e senza allegare ragioni giustificative. Il ripristino delle misure, previsto dall’art. 23, comma 3, d.lgs. n. 142/2015, è subordinato alla dimostrazione che l’abbandono sia stato causato da forza maggiore, caso fortuito o gravi motivi personali. La disciplina nazionale attua l’art. 20, comma 1, della direttiva 2013/33/UE e persegue anche la finalità di contrastare l’abuso del sistema di accoglienza. La mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non vizia il provvedimento quando il richiedente non sia reperibile e non deduca circostanze che avrebbero potuto condurre a una determinazione diversa.

Il Fatto

Il ricorrente, beneficiario di una misura di accoglienza presso una struttura del sistema, si allontanava dalla stessa durante la notte senza fornire alcuna comunicazione preventiva né chiedere autorizzazione. Il gestore della struttura segnalava la continua assenza. Con provvedimento notificato il 2 novembre 2023, il Prefetto di Vercelli revocava la misura di accoglienza, richiamando l’allontanamento e la perdurante assenza del richiedente.

Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Piemonte, chiedendone la sospensione e l’annullamento. La domanda cautelare veniva respinta con ordinanza n. 35/2024. All’udienza pubblica la causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa normativa europea. L’art. 20, comma 1, della direttiva 2013/33/UE consente agli Stati di ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente lasci il luogo di residenza senza informare l’autorità competente o senza permesso. La norma sovranazionale prevede inoltre che, se il richiedente è rintracciato o si presenta volontariamente, sia adottata una decisione motivata sul ripristino.

La trasposizione nazionale è affidata all’art. 23 d.lgs. n. 142/2015. Il comma 1, lett. a) impone al prefetto di disporre la revoca in caso di abbandono del centro senza preventiva motivata comunicazione. Il comma 3 condiziona il ripristino alla circostanza che l’assenza sia stata causata da forza maggiore, caso fortuito o gravi motivi personali.

Nel caso concreto, il ricorrente si era allontanato senza comunicare, né in via preventiva né successivamente, le ragioni dell’assenza, protrattasi per cinque giorni al momento del provvedimento. Egli non aveva addotto elementi idonei a dimostrare l’operatività delle cause giustificative, limitandosi a invocare una generica necessità di lavoro, senza chiarire l’incompatibilità di tale esigenza con la permanenza nella struttura o con un semplice avviso.

Il Collegio richiama la ratio della disciplina, rinvenuta anche nel considerando n. 25 della direttiva: evitare l’abuso del sistema e impedire che risorse limitate siano sottratte ad altri richiedenti. Osserva inoltre che il ricorrente, secondo la relazione della Prefettura non contestata, avrebbe percepito dopo il provvedimento una retribuzione annua superiore all’assegno sociale, circostanza che potrebbe far venir meno l’interesse alla decisione.

Quanto al secondo ordine di censure, il Collegio esclude il vizio procedimentale. Il certificato di residenza prodotto, non storico e successivo alla revoca, non attesta la reperibilità del ricorrente al momento dell’adozione. Né risultano dedotte circostanze giustificative che avrebbero potuto condurre a una determinazione diversa, secondo il richiamo a Cons. Stato, sent. n. 1322/2022. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese e revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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