Silenzio del MASE sulla VIA statale e obbligo di concludere il procedimento (TAR Sicilia n. 2155 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è titolare di un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento di valutazione di impatto ambientale entro i termini perentori fissati dall’art. 25 del D. Lgs. 152/2006, anche in ipotesi di mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC o di omessa espressione del parere dell’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali. La mancata osservanza della scansione temporale è causa di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione. L’atto soprassessorio che rinvia sine die la definizione dell’istanza integra violazione del dovere di provvedere ed è autonomamente annullabile. Il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria consegue automaticamente all’accertata inosservanza dei termini procedurali.

Il Fatto

La società ricorrente ha avviato il 5 settembre 2024 il procedimento di VIA statale per la realizzazione di un impianto agrivoltaico nel Comune di Monreale, con sistema di accumulo integrato e opere di connessione. Verificata la completezza della documentazione, l’amministrazione ha pubblicato gli atti sul portale web per la consultazione del pubblico; nel termine di trenta giorni non sono state presentate osservazioni né emessi pareri dalle amministrazioni competenti.

Trascorso oltre un anno senza alcun avanzamento, con la procedura ancora ferma in “istruttoria tecnica”, la società ha diffidato il Ministero a concludere il procedimento. La diffida è stata riscontrata con una nota interlocutoria del 12 gennaio 2026, che dà atto della trasmissione della documentazione alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. La società ha quindi agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la condanna del MASE a provvedere, la nomina di un commissario ad acta e il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce analiticamente la scansione temporale del procedimento di VIA. Ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 152/2006, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC deve predisporre lo schema di provvedimento entro trenta giorni dalla chiusura della consultazione pubblica; il Ministero della Cultura, in Sicilia l’Assessorato ai Beni Culturali, deve esprimere il parere vincolante entro venti giorni; il MASE deve adottare il giudizio di VIA entro trenta giorni dalla conclusione dell’istruttoria. In caso di inerzia delle autorità consultate, lo stesso Ministero, quale titolare del potere sostitutivo, deve intervenire entro ulteriori trenta giorni.

Nel caso concreto nessuno di tali termini è stato rispettato. La Commissione non ha predisposto lo schema entro il 19 novembre 2024; il MASE avrebbe dovuto assumere l’atto finale entro il 19 dicembre 2024; il titolare del potere sostitutivo non è intervenuto entro il 18 gennaio 2025. Il Collegio sottolinea che il carattere perentorio di questi termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea.

Il Tribunale richiama il precedente del TAR Sardegna n. 547 del 15 luglio 2024, reso in fattispecie analoghe, secondo cui la mancata espressione dei pareri nei termini non elide l’obbligo di pronuncia espressa del MASE. Nello stesso senso sono citati i precedenti del TAR Puglia, Bari, n. 500/2024, del TAR Sicilia, Palermo, n. 1728/2024, del TAR Piemonte n. 219/2024 e del TAR Lazio n. 12670 del 21 giugno 2024. La Sezione richiama inoltre la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza n. 851 del 17 aprile 2025, che ha ribadito come l’art. 8 del D. Lgs. 152/2006 introduca mere priorità organizzative, senza derogare ai termini perentori di conclusione dei procedimenti.

Quanto all’atto impugnato, i giudici ne riconoscono la chiara natura soprassessoria: l’adozione di un atto interlocutorio che comporta un illegittimo arresto procedimentale viola il dovere di procedere. Il Collegio accoglie pertanto anche la domanda di rimborso, verificando la correttezza del calcolo del 50% dei diritti versati. Assegna infine al MASE quindici giorni per riattivare il procedimento e novanta per concluderlo, con nomina ad acta del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in caso di perdurante inottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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