Ammonimento art 8 d l 11/2009 e garanzie partecipative nel sindacato (TAR Sicilia n. 2007 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento orale previsto dall’art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009 n. 38, ha natura di misura amministrativa di prevenzione atipica, distinta dalle misure di prevenzione personali del codice antimafia, e non richiede l’accertamento della pericolosità sociale né la prova piena dei fatti secondo gli standard del giudizio penale. È sufficiente la presenza di elementi indiziari attendibili dai quali desumere, con adeguato grado di probabilità, la sussistenza di comportamenti molesti o minacciosi suscettibili di degenerare in condotte persecutorie. Il Questore gode di ampia discrezionalità nella conduzione dell’istruttoria, potendo assumere “se necessario” informazioni dagli organi investigativi e sentire persone informate sui fatti. Le integrazioni dell’istanza della persona offesa che non introducano fatti radicalmente nuovi, ma rappresentino la prosecuzione del medesimo quadro fattuale, non impongono la riapertura del contraddittorio procedimentale. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato ai vizi macroscopici di illogicità, travisamento dei fatti o difetto assoluto di istruttoria.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore della Provincia di Palermo, ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, ha disposto nei suoi confronti l’ammonimento orale, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Il provvedimento trae origine dall’istanza della persona offesa, già convivente del ricorrente e madre delle figlie minori nate dalla relazione, che ha rappresentato una serie di comportamenti di controllo, pressione e intrusione verificatisi dopo la cessazione del rapporto.
Avviato il procedimento con nota della Questura del 7 aprile 2025, il ricorrente ha partecipato mediante accesso agli atti e deposito di memoria, contestando la ricostruzione dei fatti e riconducendo i contrasti alla conflittualità della separazione. Nel corso dell’istruttoria la persona offesa ha depositato ulteriori integrazioni dell’istanza. Respinta la domanda cautelare, il ricorso è stato deciso nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto tutti i motivi. Sul contraddittorio procedimentale ha ricordato che il ricorrente è stato tempestivamente informato dell’avvio del procedimento e ha potuto esercitare i propri diritti partecipativi con l’accesso agli atti e la memoria difensiva. Quanto alle integrazioni depositate dalla persona offesa, il TAR ha osservato che esse non hanno introdotto fatti radicalmente nuovi, ma hanno descritto la prosecuzione del medesimo quadro fattuale, riconducibile alla stessa dinamica conflittuale.
In tale contesto l’Amministrazione non era tenuta a riattivare il contraddittorio né a procedere all’audizione personale dell’interessato. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Prima Sezione, 22 giugno 2023, G.G. c. Italia, n. 10794/12, che valorizza il diritto dell’interessato ad essere personalmente ascoltato, ma ha rilevato la differenza della fattispecie: il ricorrente non è stato escluso dal procedimento e il ricorso non conteneva una specifica censura sull’omessa audizione.
Sul difetto di motivazione il TAR ha escluso che il decreto fosse sorretto da motivazione apparente, evidenziando la ricostruzione puntuale del contesto relazionale e la pluralità di episodi sintomatici di comportamenti di controllo e pressione. Ha ribadito che il sindacato giudiziale non può sostituire la valutazione discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza, restando limitato ai vizi macroscopici di illogicità, travisamento dei fatti o difetto assoluto di istruttoria (Cons. Stato, Sez. III, 2 agosto 2023, n. 7486).
Sul difetto di istruttoria ha richiamato l’ampio margine di discrezionalità che l’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009 attribuisce al Questore, rimettendo alla sua valutazione la necessità di acquisire ulteriori informazioni: la mancata audizione di altri soggetti o l’omessa effettuazione di accertamenti non integra di per sé un vizio, se l’Autorità ritiene sufficienti gli elementi disponibili. Il TAR ha inoltre citato Cons. Stato, Sez. III, 23 gennaio 2023, n. 748, secondo cui la valutazione amministrativa è diretta non a stabilire una responsabilità, ma a dissuadere da comportamenti reiterati mediante un giudizio prognostico ex ante.
Infine, sul quarto motivo, il Collegio ha qualificato l’ammonimento come misura di prevenzione atipica, distinta da quelle disciplinate dal d.lgs. n. 159 del 2011, presupponendo esclusivamente elementi idonei a far ritenere probabile la reiterazione di comportamenti molesti o persecutori (Cons. Stato, Sez. III, 29 novembre 2024, n. 9598). Il ricorso è stato rigettato, con salvezza dell’atto impugnato e condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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