Piena conoscenza del titolo edilizio e onere di tempestiva impugnazione del terzo (TAR Marche n. 397 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione del titolo edilizio da parte del terzo, la piena conoscenza rilevante ai fini del decorso del termine decadenziale non coincide con la conoscenza puntuale e integrale del contenuto del provvedimento, ma si realizza nel momento in cui il terzo percepisce l’esistenza dell’atto amministrativo e la portata lesiva dei suoi effetti. Tali elementi sono desumibili anche dalla realtà materiale dei lavori in corso di esecuzione, che rende evidente l’attualità e la concretezza dell’interesse ad agire. Ne deriva l’onere di formulare tempestiva istanza di accesso agli atti, senza che la relativa richiesta possa ritardare la scadenza del termine. Nel rapporto tra questioni preliminari, la valutazione di ammissibilità del ricorso, con riferimento alla sussistenza delle condizioni dell’azione, deve precedere l’esame dell’eccezione di irricevibilità.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di porzioni immobiliari in un condominio confinante con il lotto interessato da un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento e cambio di destinazione d’uso, impugna il permesso di costruire rilasciato nel 2018 e la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi, deducendo la violazione degli strumenti urbanistici comunali e della disciplina regionale sul Piano Casa. La ricorrente assume di aver acquisito la piena conoscenza degli atti solo a seguito di accesso esperito nell’ottobre 2023 e di aver circoscritto le doglianze al “quomodo” dell’intervento.
Il Comune e la controinteressata eccepiscono l’irricevibilità per tardività, il difetto di interesse e la mancata impugnazione delle delibere consiliari presupposte, oltre all’esercizio temerario dell’azione. La questione centrale diventa l’individuazione del dies a quo del termine decadenziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare le eccezioni di inammissibilità, richiamando l’orientamento secondo cui la verifica delle condizioni dell’azione precede logicamente quella della tempestività. Solo chi è effettivamente leso dall’atto è gravato dall’onere di impugnarlo entro il termine. Le eccezioni di difetto di interesse e di omessa impugnazione degli atti presupposti sono respinte: l’interesse emerge dall’atto di citazione civile, e l’ultimo motivo, fondato sui limiti inderogabili del D.M. n. 1444/1968 in tema di altezze, non risente della mancata impugnazione delle delibere.
Nel merito delle eccezioni di tardività, il Tribunale ribadisce che la piena conoscenza ex art. 41, comma 2 c.p.a. si realizza quando il terzo diviene consapevole dell’esistenza del provvedimento e della portata lesiva dei suoi effetti, senza necessità di conoscenza integrale del contenuto. Richiamando Cons. Stato IV n. 1112 del 2024 e C.G.A.R.S. n. 175 del 2020, il Collegio precisa che l’istanza di accesso non sospende né differisce il termine, potendo i vizi emersi essere dedotti con motivi aggiunti.
Il Tribunale ritiene irragionevole la tesi della ricorrente: la discrasia tra l’intervento demolitorio e i vincoli conservativi del piano attuativo era percepibile già in fase di demolizione, mentre l’accesso è stato richiesto solo nel 2023, tre anni dopo l’inizio dei lavori. Lo stesso tentativo di circoscrivere l’impugnazione al “quomodo” costituisce ammissione implicita di tardività.
Elemento decisivo è l’atto di citazione notificato il 22 settembre 2023, con cui la ricorrente aveva già agito in sede civile per la riduzione in pristino e il risarcimento, dimostrando piena consapevolezza dell’illegittimità dell’intervento e delle caratteristiche essenziali del progetto, ivi compreso l’ampliamento volumetrico fondato sul Piano Casa. Il ricorso è pertanto irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1 c.p.a.. Le omissioni in punto di fatto integrano i presupposti dell’art. 26, comma 2 c.p.a., con condanna alla sanzione pari al doppio del contributo unificato, mentre non si configura la condanna ex art. 26, comma 1. Segue la condanna alle spese.
Nota della Redazione
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