Quiz concorsuale ambiguo e sindacato sulla discrezionalità tecnica (TAR Sicilia n. 1968 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La formulazione dei quiz a risposta multipla e l’individuazione della risposta esatta costituiscono espressione di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di errori macroscopici, di manifesta illogicità o irragionevolezza, e in particolare quando tra le opzioni proposte manchi una risposta univocamente esatta. Il quesito che richiami espressamente una disposizione normativa rende corretta la sola opzione che ne riproduce il contenuto e il significato sistematico, mentre le altre integrano distrattori plausibili ma non esatti. La qualificazione di una risposta come decettiva va riferita alla formulazione complessiva del quesito, non alla singola scelta del candidato, e ricorre solo quando un candidato mediamente preparato non disponga di elementi discriminatori sufficienti per scartarla.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato alla prova scritta a risposta multipla di un concorso pubblico su base regionale per il reclutamento di funzionari psicologi, con contratto a tempo determinato. La prova, svoltasi il 15.9.2025, consisteva in 60 quesiti da completare in 90 minuti, con punteggio massimo di 30/30 e soglia di idoneità pari a 21/30, secondo il sistema +0,50 per risposta esatta, 0 per mancata risposta e -0,15 per risposta errata.
Il ricorrente ha risposto correttamente a 46 quesiti e in modo errato a 14, riportando 20,90/30, con uno scarto di 0,10 punti dalla soglia. Tra le risposte ritenute errate figura quella al quesito riferito alla definizione del Servizio sanitario nazionale: il candidato aveva indicato l’opzione “da soggetti pubblici e privati”, mentre il sistema ha riconosciuto corretta la risposta che richiama i Servizi sanitari regionali e gli altri enti e istituzioni di rilievo nazionale, con detrazione di 0,15 punti. Impugnati l’esito della prova e, con motivi aggiunti, la graduatoria regionale definitiva che non comprendeva il ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Amministrazione in favore del TAR Lazio: la mera formulazione dei quesiti a livello centrale non sposta la competenza, poiché la procedura concorsuale è organizzata su base regionale e la graduatoria per ciascun profilo produce effetti limitati alla singola Regione.
Nel merito, il ricorso è infondato. Il quesito richiamava espressamente l’art. 1 del d.lgs. n. 502/1992 e, tra le opzioni proposte, solo una ne riproduceva contenuto e significato: quella riferita ai Servizi sanitari regionali e agli altri enti e istituzioni di rilievo nazionale. La diversa opzione selezionata dal ricorrente non solo non riproduce la definizione legislativa, ma è sistematicamente e logicamente errata, prospettando che qualunque soggetto pubblico o privato possa svolgere le funzioni del SSN, in contrasto con gli artt. 8-bis e seguenti del d.lgs. n. 502/1992, che richiedono l’autorizzazione o l’accreditamento dei privati.
Il Tribunale richiama i consolidati principi giurisprudenziali secondo cui la predisposizione dei quiz e l’individuazione della risposta esatta rientrano nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile solo per errori macroscopici o manifesta illogicità, e in particolare quando manchi una risposta univocamente esatta: le domande devono prevedere un’unica soluzione sicuramente corretta, mentre le altre integrano meri distrattori plausibili ma non esatti (C.G.A.R.S. n. 782 del 20.10.2025).
Il Collegio prende posizione sull’ordinanza cautelare del C.G.A.R.S. n. 43 del 19.2.2026, dalla quale intende motivatamente discostarsi, e distingue il distrattore legittimo dalla risposta decettiva. Il primo è formulato per sembrare plausibile a un candidato superficiale, ma è scartabile con certezza da chi conosce la materia; la seconda è quella che un candidato mediamente preparato e diligente non riesce a scartare per insufficienti elementi discriminatori. Nel caso concreto la qualificazione di decettività non può riferirsi alla singola scelta del candidato, poiché la formulazione del quesito è univoca.
Quanto al profilo relativo alla competenza richiesta a un candidato psicologo, il quesito è coerente con la lex specialis: appartiene alla parte comune a tutti i profili, che comprende materie giuridico-amministrative, e il profilo include tra le materie specifiche le normative sociosanitarie. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese tra le parti costituite in ragione del diverso esito della fase cautelare e nulla per le parti non costituite.
Nota della Redazione
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