Permesso di costruire in sanatoria e diniego plurimotivato con documentazione essenziale mancante (TAR Sicilia n. 1969 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diniego di permesso di costruire in sanatoria, qualora il provvedimento amministrativo sia plurimotivato, è sufficiente riscontrare la legittimità di una sola delle autonome ragioni giustificatrici per condurre al rigetto dell’intero ricorso, restando assorbiti gli ulteriori motivi. Il termine assegnato per l’integrazione documentale è congruo quando la documentazione richiesta doveva già essere nella piena disponibilità dell’istante, non rilevando l’esistenza di sub-procedimenti in corso presso altre amministrazioni o la pendenza di attività del tecnico di fiducia. La mancanza del nulla osta dell’ente parco, dell’autorizzazione sismica, del parere igienico-sanitario, del progetto degli impianti e della documentazione sull’impatto acustico giustifica il diniego. Qualora le opere abusive siano tra loro connesse e diano luogo a un intervento unitario, la sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 ha ad oggetto il complesso delle opere e non la singola opera, con conseguente legittimità della demolizione integrale.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’area nel Comune di Gaggi ricadente in zona E del piano di fabbricazione, in zona B del Parco Fluviale dell’Alcantara e in zona sismica 2, aveva ottenuto un’autorizzazione edilizia e il nulla osta dell’ente parco per la realizzazione di un’area attrezzata. Successivamente realizzava alcune strutture in ferro e legno lamellare in parziale difformità ai titoli abilitativi.
Il Comune ingiungeva la demolizione di tutti i manufatti, compresi quelli regolarmente assentiti. La ricorrente presentava allora istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, ma il Comune, dopo un’integrazione documentale e un preavviso di diniego, rigettava l’istanza. Proponeva quindi ricorso, contestando l’esiguità del termine concesso e l’illegittimità della demolizione estesa alle opere assentite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di rinvio, rilevando che la pendenza del procedimento per il nulla osta dell’ente parco non integra l’ipotesi eccezionale dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. e non assume rilievo nel procedimento volto al rilascio della sanatoria.
Il provvedimento impugnato è plurimotivato: mancanza del nulla osta dell’ente parco, dell’autorizzazione sismica ex art. 94 d.P.R. n. 380/2001, del parere igienico-sanitario, del progetto degli impianti e della documentazione sull’impatto acustico ex art. 8 legge n. 447/1995. Richiamando un orientamento consolidato (Cons. Stato, sez. II, n. 2189 del 05.03.2024; Cons. Stato, sez. IV, n. 11285 del 28.12.2023), il Tribunale afferma che la legittimità di una sola ragione giustificatrice conduce al rigetto dell’intero ricorso.
La censura sull’esiguo termine di quindici giorni è infondata: la documentazione richiesta doveva già essere nella disponibilità dell’istante, non rilevando la pendenza di sub-procedimenti presso altre amministrazioni. Quanto alla demolizione estesa alle opere assentite, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 515/2021, il Collegio osserva che, in presenza di opere tra loro connesse e di un intervento unitario, la sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 riguarda il complesso delle opere e non la singola opera.
Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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