Concorso dirigente scolastico: legittimo il criterio dei tre volte i posti per la prova scritta e la soglia regionale (TAR Lazio n. 13150 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la scelta dell’Amministrazione di individuare i candidati ammessi alla prova scritta di un concorso pubblico mediante un criterio numerico rapportato ai posti messi a concorso, anziché attraverso la predeterminazione di una soglia minima di sufficienza. La previsione di due distinte soglie – quattro volte i posti per l’attivazione della preselezione e tre volte i posti per l’ammissione alla prova scritta – non è contraddittoria, rispondendo a finalità diverse e rientrando nella discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione. La parità di trattamento deve essere valutata all’interno di ciascuna graduatoria regionale: la circostanza che il medesimo punteggio sia sufficiente in una regione e non in un’altra è effetto fisiologico della diversa distribuzione territoriale dei posti e non integra disparità di trattamento. Il ricorso collettivo è inammissibile quando i ricorrenti, partecipanti a una procedura concorsuale competitiva, versino in posizione di conflitto di interessi.
Il Fatto
Un gruppo di candidati ha impugnato la graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico, per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, indetto con DDG n. 2788 del 2023, nella parte in cui non contemplava i loro nominativi relativamente alla Regione Lombardia. I ricorrenti avevano superato la prova preselettiva con un punteggio pari o superiore a 30/50, ma la soglia utile per l’ammissione in Lombardia si era attestata a 36 punti. Hanno contestato la previsione del bando che limitava a tre volte i posti il numero degli ammessi alla prova scritta, la scelta di articolare la procedura su base regionale e la riduzione dei posti a concorso in favore della procedura straordinaria. Con motivi aggiunti, hanno esteso l’impugnazione alle graduatorie finali nel frattempo pubblicate.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato in via preliminare l’inammissibilità del ricorso collettivo per conflitto di interessi tra i ricorrenti. Ciascun candidato, aspirando all’inserimento in graduatoria in posizione utile, ha interesse all’esclusione degli altri, il che esclude l’identità di situazioni sostanziali e processuali richiesta per l’azione collettiva. Il Collegio ha comunque ritenuto di esaminare il merito, giudicando le censure infondate.
La Corte ha ritenuto pienamente legittima la scelta di individuare gli ammessi mediante un criterio numerico rapportato ai posti, senza una soglia minima di sufficienza. Tale modalità non contrasta con il principio meritocratico, poiché nel numero prestabilito sono ricompresi i candidati con i punteggi più elevati. La fissazione in termini numerici degli ammessi non richiede la preventiva individuazione di un punteggio minimo, come affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa richiamata in sentenza.
Quanto alle due soglie – quattro volte i posti per attivare la preselezione, tre volte per l’ammissione alla prova scritta – il Collegio ha escluso ogni contraddittorietà. Le previsioni rispondono a finalità differenti: l’una attiene alla scelta se procedere alla preselezione, l’altra alla determinazione del contingente massimo dei candidati ammessi alla fase successiva. Tale articolazione rientra nella discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione ed è coerente con il principio di parità di trattamento.
In merito alla regionalizzazione della procedura, il TAR ha osservato che essa costituisce diretta conseguenza dell’art. 29 del d.lgs. n. 165/2001, che presuppone la formazione di distinte graduatorie. La parità di trattamento va valutata all’interno di ciascuna graduatoria regionale. La tesi di una equiparazione nazionale alla soglia più favorevole determinerebbe l’appiattimento dell’effetto selettivo al livello meno meritorio, con svilimento dei principi invocati dai ricorrenti. I candidati, conoscendo ex ante il numero dei posti per ciascuna regione, scelgono consapevolmente la sede di partecipazione, con operatività del principio di autoresponsabilità.
Infine, la determinazione della soglia di accesso rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. La soglia è il risultato dell’applicazione del criterio numerico previsto dal bando ed è direttamente correlata al livello di competitività della procedura. Il ricorso e i motivi aggiunti, fondati su censure di illegittimità derivata, sono stati pertanto respinti, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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