Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio di ottemperanza (TAR Veneto n. 945 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, in forza del principio della domanda, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. Essa può dunque dichiarare, per il tramite del difensore, di non avere più interesse alla pronuncia di merito, determinando la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, non disponendo di alcun potere officioso né potendo sostituirsi alla parte nella valutazione sulla permanenza dell’interesse ad agire, non può che prendere atto di tale sopravvenienza. Resta fermo l’onere di provvedere alla regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, salvo che la parte rinunci anche a tale statuizione.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 438/2024 del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, con condanna del Ministero al pagamento di € 2.500,00.
Dopo la notifica della sentenza e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, la ricorrente aveva chiesto l’attivazione della Carta e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero non si era costituito. Nel corso del giudizio il difensore ha poi depositato una nota con cui ha dichiarato di aver ottenuto il pagamento delle somme, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito il perimetro della vicenda muovendo dal principio della domanda, che governa la disponibilità dell’azione fino alla rimessione della causa in decisione. Su tale base, la dichiarazione del difensore di non avere più interesse al merito produce un effetto processuale preciso: la presa d’atto del giudice e la conseguente declaratoria di improcedibilità.
Il Tribunale ha chiarito di non disporre di alcun potere officioso né di potersi sostituire alla ricorrente nella valutazione sulla permanenza dell’interesse ad agire, trattandosi di una delle condizioni dell’azione. La scelta di rito si fonda sull’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Collegio ha poi escluso che si potesse pervenire a una pronuncia di merito di cessazione della materia del contendere. La ricorrente si era limitata a dichiarare l’avvenuto pagamento del bonus docente, senza produrre in giudizio la prova dell’effettiva soddisfazione del credito nascente dal giudicato né del momento in cui il pagamento sarebbe avvenuto tramite l’emissione della Carta. La mancanza di tale dimostrazione impedisce di accertare la piena satisfazione della pretesa e impone la diversa qualificazione processuale.
Quanto alle spese, la richiesta di “compensazione” avanzata dalla difesa è stata letta come manifestazione della carenza di interesse anche rispetto a una decisione sul riparto che tenesse conto della soccombenza virtuale del Ministero. In conformità a tale richiesta e in ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione, il Tribunale ha disposto che nulla sia statuito sulle spese, con il contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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