Approvazione della perizia di variante e riparto di giurisdizione nella fase esecutiva del rapporto concessorio (TAR Lazio n. 12719 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel settore dell’attività negoziale della Pubblica Amministrazione, le controversie relative alla fase successiva alla stipulazione del contratto e riguardanti la disciplina dei rapporti che da esso scaturiscono sono devolute al giudice ordinario. In materia di concessioni autostradali, la stipulazione della convenzione rappresenta lo spartiacque tra la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e quella del giudice ordinario, poiché il rapporto tra concedente e concessionario diventa paritetico. L’approvazione della perizia di variante non assume configurazione pubblicistica, essendo inerente a un rapporto paritetico e non implicando l’esercizio di un potere autoritativo. Conseguentemente, le controversie concernenti l’approvazione di perizie in variante, investendo profili patrimoniali della fase esecutiva, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
La società concessionaria autostradale, in attuazione della Convenzione Unica stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presentava una perizia di variante tecnica relativa a interventi di adeguamento degli impianti di illuminazione delle gallerie, rideterminando l’importo complessivo dell’opera. Con il provvedimento impugnato, il Ministero approvava la perizia di variante per un importo ridotto rispetto a quello richiesto, stralciando la voce attinente alle “somme a disposizione”.
La società concessionaria proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio, deducendo la violazione della normativa legislativa e convenzionale in materia di approvazione delle varianti, lamentando l’insufficienza istruttoria e motivazionale del provvedimento, la contraddittorietà rispetto a precedenti determinazioni e la violazione della disciplina in materia di dinamica tariffaria e costi ammissibili.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente rilevato, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), cod. proc. amm., che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo concerne le controversie relative alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione alla dichiarazione di inefficacia del contratto.
Richiamando il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa e di legittimità, il Collegio ha evidenziato che la stipulazione del contratto comporta la formale assunzione degli impegni negoziali e dà luogo alla fase esecutiva del rapporto, la quale, ponendo le parti in posizioni sostanzialmente paritetiche, è rimessa alla cognizione del giudice ordinario. Solo nel caso in cui la controversia coinvolga la verifica dell’azione autoritativa dell’amministrazione sull’intera economia del rapporto concessorio, la stessa è attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Con specifico riferimento all’approvazione delle perizie in variante nel settore autostradale, la giurisprudenza ha affermato che, a valle della firma della convenzione, il rapporto tra concedente e concessionario diventa paritetico, essendo i poteri di vigilanza del concedente inerenti alla sua posizione di committente. L’approvazione delle perizie di variante non assume configurazione pubblicistica, in quanto inerente a un rapporto paritetico e vincolata alle previsioni convenzionali, oltre che all’obbligo di esecuzione delle opere a regola d’arte.
Il TAR ha quindi concluso che la verifica spettante al concedente dell’inerenza della variante alle previsioni individuate dal rapporto negoziale non implica l’esercizio di un potere autoritativo. Nel caso in esame, il petitum sostanziale è costituito dall’accertamento dell’adempimento o dell’inadempimento delle obbligazioni assunte nell’ambito del rapporto concessorio, con pretesa avente contenuto solo patrimoniale, senza che il riconoscimento passi attraverso il previo esercizio di poteri autoritativi.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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