Ottemperanza del giudicato del giudice del lavoro sulla ricostruzione della carriera docente (TAR Veneto n. 804 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando il titolo azionato sia una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, purché sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge. La circostanza che la sentenza ottemperanda non quantifichi l’importo dovuto non preclude l’azione ex art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., allorché la condanna abbia enunciato il criterio per determinare gli emolumenti: la quantificazione non richiede accertamenti ulteriori sul rapporto di lavoro. L’inottemperanza accertata impone al giudice amministrativo di ordinare l’adempimento entro un termine perentorio e, ove occorra, di nominare un Commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di una istituzione scolastica, ha ottenuto dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con sentenza del 26 settembre 2023, la condanna del Ministero dell’Istruzione a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di 2.000 euro, e a ricostruire la carriera con riconoscimento degli scatti e pagamento delle differenze retributive, con la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
La sentenza non è stata impugnata ed è stata notificata in copia informatica asseverata all’Amministrazione il 10 maggio 2024. Decorso il termine di centoventi giorni ex art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Veneto, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna del Ministero alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’azione: il passaggio in giudicato della pronuncia, attestato dall’ufficio competente, la notifica al Ministero e il decorso del termine dilatorio. Superato tale vaglio, il Collegio conferma la propria giurisdizione sull’ottemperanza di sentenze del giudice ordinario ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Sul punto la Corte richiama un proprio precedente — Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 2162 del 2025 — secondo cui l’ottemperanza è ammissibile pur quando la sentenza azionata non quantifichi l’importo dovuto, perché la condanna non richiede accertamenti ulteriori sul rapporto di lavoro rispetto a quelli già svolti e ha enunciato il criterio per calcolare gli emolumenti. La fattispecie decisa non integra, dunque, una condanna generica, ma un titolo pienamente eseguibile in relazione alle sue statuizioni.
Nel merito, il TAR rileva che l’Amministrazione non ha offerto alcun elemento idoneo a dimostrare l’adempimento: né la costituzione della carta docente, né la ricostruzione della carriera, né il pagamento delle differenze economiche. Da qui l’accoglimento del ricorso e l’ordine al Ministero di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, all’accredito della somma sulla carta docente e alla ricostruzione della carriera con pagamento delle differenze retributive.
Il Collegio dispone infine, per l’ipotesi di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato, la nomina di un Commissario ad acta, individuato in due distinte figure dirigenziali in relazione alle diverse statuizioni, autorizzando il Ministero a designare un unico soggetto entro un termine perentorio di quaranta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore del ricorrente, antistatario.
Nota della Redazione
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