Spese di lite e minimi tariffari: illegittima la liquidazione simbolica (Cons. Stato n. 7624 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma incontra il limite dei valori tabellari e il divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. La liquidazione che si collochi al di sotto delle soglie parametriche minime, anche tenuto conto della riduzione del 50% consentita dalla normativa, è censurabile. Il giudice amministrativo ha l’obbligo di motivare la statuizione sulle spese solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza. La motivazione fondata sul carattere seriale del contenzioso non è apodittica se il contenzioso è oggettivamente privo di complessità. La riduzione ulteriore, rispetto ai minimi, può giustificarsi per la ridotta attività difensiva effettivamente svolta.
Il Fatto
L’appellante aveva proposto ricorso innanzi al TAR Piemonte per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione, mediante accredito sulla carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, dell’importo di euro 2.000 quale contributo per la formazione.
Il TAR, accogliendo la domanda, aveva liquidato le spese in euro 500,00, richiamando il carattere seriale della causa e la difficoltà operativa dell’Amministrazione. L’appellante ha impugnato la sola statuizione sulle spese, deducendo la violazione dei parametri tariffari minimi e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio secondo cui il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulle spese solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza, richiamando sul punto un precedente della Sezione Quinta. Pur essendo la quantificazione espressione di potere discrezionale, resta fermo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale.
Quanto all’applicazione dei valori tabellari, la Corte richiama il parere della sezione consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, che aveva chiarito come le modifiche ai parametri mirassero a superare l’incertezza derivante dalla possibilità di liquidare senza alcuna soglia minima, individuando soglie percentuali di riduzione non superabili. Su questa base, la quantificazione del primo giudice risulta non corretta, perché si pone al di sotto dei valori tariffari dello scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, pur considerando la riduzione prevista dalla normativa.
Tuttavia la Corte corregge la prospettazione dell’appellante su due punti. L’assenza di difese dell’Amministrazione smentisce l’affermazione del TAR sulla difficoltà operativa rappresentata in giudizio; dall’altro lato, quella stessa assenza ha ridotto l’attività difensiva della ricorrente, in particolare nella fase decisionale, limitata alla presenza in camera di consiglio senza deposito di scritti. Né la motivazione può dirsi apodittica, venendo in rilievo un contenzioso non connotato da complessità e seriale per i numerosi precedenti analoghi.
In accoglimento dell’appello, la sentenza è riformata con determinazione di euro 800,00 quale equa liquidazione delle spese del primo grado, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del secondo grado, commisurate al solo valore delle spese di primo grado, sono liquidate in euro 300,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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