Quota B pensione spettacolo soggetta al massimale retributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5409 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione della quota B della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997. Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997. Il giudice d’appello che omette di pronunciarsi sulle contestazioni relative al quantum debeatur viola l’art. 112 cod. proc. civ.

Il Fatto

Il lavoratore, titolare di pensione a carico della gestione ex ENPALS dal settembre 2010, agisce per la riliquidazione del trattamento. Il Tribunale accoglie la domanda e condanna l’Istituto a rideterminare la quota A sui contributi versati e accreditati in un arco pluriennale e la quota B sulla retribuzione effettivamente percepita, senza applicare il massimale pensionabile.

La Corte d’appello accoglie il gravame dell’Istituto solo sull’eccezione di decadenza, dichiarando estinta la pretesa per i ratei anteriori al triennio, e conferma nel resto la pronuncia di primo grado. L’Istituto ricorre per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, per non avere la sentenza impugnata applicato il limite massimo di retribuzione pensionabile alla quota B.

La Corte disattende l’eccezione preliminare di inammissibilità. Il giudicato non si forma sulle singole asserzioni della sentenza, ma sull’unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto; il ricorso dell’Istituto contesta in radice l’intero percorso argomentativo dei giudici d’appello.

Nel merito il motivo è fondato. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui il tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile non è stato abrogato per incompatibilità dalla disciplina sopravvenuta. In difetto di un’abrogazione espressa e di un rapporto di incompatibilità tra le due discipline, la fissazione del massimale contribuisce a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale ed è coessenziale al sistema, collocandosi in un assetto ampiamente favorevole per gli iscritti rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS.

Il controricorrente non ha addotto argomenti idonei a indurre a rimeditare tale orientamento, che la stessa sentenza impugnata ha disatteso nell’affermare che la quota B non è più assoggettata al tetto.

Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su un motivo d’appello relativo alle contestazioni sul quantum. La critica è fondata: sulle censure ritualmente formulate in gravame, concernenti anche la quota A, la Corte territoriale non ha svolto alcuna disamina né reso pronuncia. Dall’analisi delle risposte fornite alle altre censure non si evincono statuizioni implicite di rigetto. Ne discende l’accoglimento del ricorso, la cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione e la rimessione al giudice di rinvio della pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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