Il mancato confronto con la ratio decidendi rende inammissibile la censura sulla recidiva nel licenziamento disciplinare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 242 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, le censure devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. È inammissibile, ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., il motivo che non si misuri con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a sollecitare una diversa valutazione degli atti del procedimento disciplinare o del giudizio di proporzionalità della sanzione, riservati al giudice del merito. La valutazione di proporzionalità del licenziamento disciplinare può essere motivata facendo riferimento anche alla sistematicità del comportamento illecito, senza violazione del divieto di automatismi espulsivi.
Il Fatto
Un dipendente della Città Metropolitana di Reggio Calabria veniva licenziato per assenza ingiustificata dal servizio, disposta ai sensi dell’art. 55-septies, commi 1 e 2, d.lgs. n. 165/2001. Il Tribunale rigettava la domanda di declaratoria di illegittimità del recesso, e la Corte d’Appello di Reggio Calabria confermava la decisione. Il giudice di secondo grado riteneva l’addebito di gravità tale da rendere proporzionata la sanzione espulsiva, considerando la recidiva (altro procedimento disciplinare) come elemento secondario e non fondante del provvedimento.
Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazione degli artt. 2119 e 2106 cod. civ. e della normativa di settore. In particolare, lamentava che la sanzione disciplinare della sospensione, posta alla base della recidiva, era stata successivamente annullata dal Tribunale, e che tale annullamento avrebbe dovuto ridimensionare la gravità dell’addebito e incidere sulla congruità del licenziamento.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che le censure del ricorrente non si confrontavano con la ragione posta a fondamento della sentenza impugnata. La Corte territoriale, infatti, non aveva basato la propria decisione sull’elemento della recidiva, ma aveva ritenuto l’addebito di assenza ingiustificata di per sé sufficiente a legittimare il licenziamento in quanto sanzione proporzionata alla gravità dell’infrazione.
La Suprema Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità è un giudizio a critica vincolata, in cui i motivi devono essere specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata. Ne consegue che la proposizione di censure prive di attinenza con il decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi e determina l’inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio.
La Cassazione ha inoltre precisato che il ricorso, nella parte in cui sollecita un riesame della rilevanza della recidiva e del giudizio di proporzionalità della sanzione, mira a ottenere una diversa valutazione degli atti del procedimento disciplinare, compito riservato al giudice del merito. La Corte territoriale ha, sul punto, motivato adeguatamente la propria decisione, anche in relazione alle esigenze organizzative degli uffici pubblici e alla sistematicità del comportamento illecito, senza incorrere in automatismi espulsivi.
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Nota della Redazione
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