Mutamento giurisprudenziale e compensazione delle spese di lite (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6222 del 09.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mutamento giurisprudenziale su una questione dirimente può integrare le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevedeva la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni, il giudice che compensa deve esplicitare in motivazione la ricorrenza di tali ragioni. Il giudice di merito che indichi il sopravvenuto mutamento di orientamento della Corte di legittimità su questione decisiva motiva adeguatamente il provvedimento di compensazione.
Il Fatto
La lavoratrice aveva convenuto in giudizio la società committente per ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze della ditta appaltatrice, invocando la solidarietà passiva prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Napoli ha accolto la domanda, condannando la committente e compensando integralmente le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione avverso il capo sulle spese, articolando due motivi. La società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
I due motivi, trattati congiuntamente per connessione, denunciano la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza per motivazione asseritamente apparente in ordine al regolamento delle spese.
La Corte ricostruisce il quadro: la questione se l’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo anteriore alla novella del d.l. n. 5 del 2012, comprendesse nella solidarietà estesa al committente anche il trattamento di fine rapporto è stata oggetto di diversi orientamenti giurisprudenziali, consolidatisi nel corso dei giudizi di merito.
Questa Corte ha già affermato che l’ipotesi del mutamento giurisprudenziale su questione dirimente può rientrare tra le gravi ed eccezionali ragioni da indicare esplicitamente in motivazione, citando Cass. n. 41360 del 2021. Il giudice di merito che ha provveduto sul regolamento delle spese si è conformato a tali principi, evidenziando con motivazione esplicita la ricorrenza di un mutamento di giurisprudenza qualificato come ragione grave ed eccezionale.
Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., con condanna della ricorrente e liquidazione in favore della controricorrente. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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