Parchi eolici in categoria D/1 e motivazione degli avvisi docfa (Cass. civ. Sez. V n. 7395 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito di procedura docfa, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni. I parchi eolici, nel regime anteriore alla novella di cui alla legge n. 208/2015, sono accatastabili nella categoria D/1, costituendo centrali elettriche rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato. Le pale eoliche concorrono alla determinazione della rendita, quali componenti strutturali ed essenziali della centrale.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto gli avvisi con cui l’Agenzia delle Entrate accertava e rettificava le rendite catastali relative a un parco eolico, elevandole rispetto ai valori proposti dalla contribuente mediante procedura docfa presentata nell’anno 2013.

La Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione distaccata di Foggia rigettava l’appello principale della società e quello incidentale dell’Agenzia, confermando la legittimità della rettifica e l’attribuzione dei beni alla categoria D. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, articolati tra art. 360, primo comma, num. 5 e num. 3, cod. proc. civ. L’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo contestava la sufficienza motivazionale dell’avviso, assumendo che la rettifica fosse stata fondata sulla valorizzazione del capitale fondiario desunto da altri impianti e non sui dati di bilancio. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile per più ragioni, poiché la doglianza si sviluppava in modo ondivago e non si confrontava con l’orientamento consolidato in tema di classamento.

In particolare, secondo tale indirizzo, condiviso dal Collegio, quando l’attribuzione della rendita avviene a seguito della procedura docfa, l’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’amministrazione e l’eventuale discrasia derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni. La Corte richiama sul punto Cass. n. 10224/2023 e Cass. n. 23080/2024.

Le dedotte ipotesi di motivazione erronea restano comunque fuori dall’ambito operativo dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., anche sotto il profilo del travisamento della prova, che non può riguardare la sufficienza motivazionale dell’atto impositivo, attenendo al tema rappresentativo e non probatorio della pretesa fiscale. Il Giudice regionale, inoltre, ha effettivamente esaminato l’avviso, ritenendo la rettifica operata tramite stima diretta e metodo comparativo.

Il terzo motivo censurava l’attribuzione dell’impianto alla categoria catastale D/1 anziché alla categoria E. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, ribadendo che i parchi eolici, nel regime anteriore alla novella di cui alla legge n. 208/2015, sono accatastabili in D/1 quali opifici, poiché costituiscono centrali elettriche e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della rendita, come le turbine di una centrale idroelettrica, essendo componente strutturale ed essenziale della centrale stessa. Il richiamo è a Cass. n. 10224/2023, Cass. n. 4028/2012 e Cass. n. 22551/2022.

Quanto al quarto motivo, relativo alla congruità della rendita e alla necessità di considerare vetustà e obsolescenza, la Corte ha rilevato che la Commissione regionale aveva già tenuto conto del rivendicato deprezzamento, confermando la riduzione del 50% operata in primo grado. La censura è risultata generica, diretta a sollecitare un inammissibile sindacato di merito, e ha richiamato fonti normative inapplicabili ratione temporis. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

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