Calunnia: onere probatorio e insindacabilità del merito (Cass. civ. Sez. III n. 7873 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di risarcimento del danno da denuncia calunniosa spetta a chi invoca il ristoro provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia sotto il profilo oggettivo e soggettivo, non potendo l’ordinanza di archiviazione costituire prova dell’altrui innocenza né del dolo del denunciante. La presentazione della denuncia risponde a un interesse pubblico e non può generare responsabilità per denunce inesatte o rivelatesi infondate. Ove il giudice di merito, nel libero apprezzamento delle risultanze istruttorie, ritenga provato il dolo di calunnia, la sua valutazione è insindacabile in cassazione e non integra violazione dell’art. 2697 cod. civ., restando estranea alla corretta allocazione dell’onere probatorio.
Il Fatto
Un amministratore di condominio fu sottoposto a procedimento penale per i reati di truffa, circonvenzione di incapace, tentata estorsione e associazione per delinquere finalizzata all’usura, in seguito a una denuncia e a una successiva integrazione proposte da una condomina, proprietaria di un appartamento nello stesso edificio. Il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero e previo rigetto dell’opposizione della denunciante, dispose l’archiviazione.
Sul presupposto che la condomina avesse commesso nei suoi confronti il delitto di calunnia, l’amministratore la convenne in giudizio civile dinanzi al Tribunale di Bologna. La convenuta si difese sostenendo che l’accoglimento della domanda avrebbe richiesto la prova degli elementi oggettivo e soggettivo della calunnia, non desumibili dall’ordinanza di archiviazione. Il Tribunale accolse la domanda; la Corte d’appello di Bologna confermò integralmente la decisione, rigettando il gravame. Proposto ricorso per cassazione dall’erede della convenuta, la Corte di legittimità è stata investita della questione relativa all’asserita inversione dell’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
I due motivi di ricorso denunciavano, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2697 e 2043 cod. civ. nonché dell’art. 368 cod. pen. e dell’art. 369 cod. pen. La ricorrente lamentava che il giudice di merito avesse invertito l’onus probandi, attribuendo alla denunciante l’onere di provare la verità delle accuse e la mancanza del dolo, e sollevando il denunciato dall’onere di dimostrare la falsità delle stesse e la consapevolezza dell’altrui innocenza.
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, dichiarandoli inammissibili. Ha rilevato che la Corte territoriale, nelle premesse, aveva condiviso il principio di diritto secondo cui chi invoca il risarcimento per denuncia calunniosa ha l’onere di provare la condotta integrante il reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30988 del 2018; Cass. n. 11271 del 2020). La presentazione di una denuncia costituisce adempimento di un dovere rispondente a un interesse pubblico, che sarebbe frustrato dal rischio di responsabilità per denunce semplicemente inesatte o infondate.
Ciò posto, la Corte d’appello aveva reputato che la prova della calunnia fosse stata fornita dall’attore, emergendo dalla proliferazione delle iniziative giudiziarie della denunciante, con esiti per lei negativi, e dalla formulazione di mere asserzioni accusatorie prive di riscontro fattuale. Tali elementi escludevano la minorata incapacità di intendere e di volere e rivelavano l’intento di cosciente alterazione della verità sostanziale, rendendo impossibile ritenere che la supposta illiceità fosse fondata su elementi oggettivi connotati da un riconoscibile margine di serietà.
Di fronte a tali motivate valutazioni di fatto, i motivi tendevano a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito, alternativo a quello espresso dal giudice territoriale. La Corte ha escluso la dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., poiché la Corte d’appello, lungi dall’attribuire l’onere a una parte diversa, ha reputato con valutazione di merito insindacabile che il danneggiato avesse provato il dolo di calunnia. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese per l’indefensio dell’intimato e sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 368 c.p. – Calunnia
- Art. 369 c.p. – Autocalunnia