Contraddittorietà della motivazione sulla verifica delle opere eseguite in esito a provvedimento cautelare (Cass. civ. Sez. 3 n. 17975 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Configura il vizio di motivazione apparente, denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la sentenza di merito che, pronunciando in esito a un provvedimento cautelare, confermi la condanna all’esecuzione di opere basandosi sulla mera “cristallizzazione del dictum” cautelare e sulla contestazione tra le parti circa il completamento delle opere, senza procedere all’accertamento di quali opere siano state eseguite e quali siano rimaste ineseguite. Il giudice della cognizione è tenuto a verificare l’avvenuta esecuzione anteriormente alla formazione del titolo, mentre il giudice dell’esecuzione può tener conto solo dell’esecuzione successiva; la sovversione di tali compiti determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile adiva il giudice chiedendo la condanna del vicino alle riparazioni e al risarcimento dei danni derivanti da infiltrazioni provenienti dall’immobile sovrastante. Disposta una consulenza tecnica, veniva emesso un provvedimento d’urgenza, a seguito del quale parte delle opere venivano spontaneamente eseguite dal convenuto. Questi continuava tuttavia a contestare l’esecuzione di alcuni lavori specifici. Una nuova consulenza accertava la natura meramente decorativa di uno degli elementi contestati e la corretta esecuzione di altri interventi.
Il primo giudice ordinava comunque l’esecuzione di tutte le opere contemplate dall’ordinanza cautelare, escluse alcune. La Corte d’appello confermava la condanna, ritenendola una “cristallizzazione del dictum” del provvedimento cautelare e valorizzando la contestazione tra le parti circa l’effettivo completamento delle opere. Il soccombente proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando l’omessa o apparente motivazione della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione osserva che la censura riguarda l’intima e invincibile contraddittorietà della decisione. Il giudice d’appello, a fronte della deduzione secondo cui erano state ordinate opere già eseguite, ha dapprima ritenuto irrilevante l’avvenuta esecuzione, poi ha accertato che l’identificazione e la completezza delle opere erano contestate, traendo da tale contestazione la ragione per confermare la condanna. La Consulta evidenzia come la premessa dell’incertezza avrebbe invece imposto al giudice di merito la verifica, anche tramite valutazione tecnica, di quanto era stato eseguito e di quanto no.
Il giudice di legittimità chiarisce che la sentenza resa sul merito di una controversia già oggetto di provvedimento cautelare deve riguardare la persistenza o meno delle situazioni di fatto rilevate in via cautelare, per statuire in via definitiva sulle pretese. La conferma tout court della condanna, senza accertare l’esecuzione, sovverte i compiti del giudice della cognizione rispetto a quelli del giudice dell’esecuzione: solo il primo deve verificare l’avvenuta esecuzione prima della formazione del titolo, mentre il secondo può considerare solo l’esecuzione successiva.
La Corte richiama il costante orientamento delle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014, secondo cui l’anomalia motivazionale consistente nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili è tuttora denunciabile in cassazione, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata. Tale anomalia si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attenendo all’esistenza della motivazione in sé. La contraddittorietà riscontrata determina quindi la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ..
Il ricorso viene accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.