Ordinanza sindacale ex art. 50 TUEL e legittimazione passiva del Comune (Cass. civ. Sez. III n. 7939 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di ordinanza contingibile e urgente attribuito al sindaco dall’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 è circoscritto all’area territoriale dell’ente locale. Quando vengono in rilievo interessi riferibili esclusivamente alla propria circoscrizione, il sindaco che adotta l’ordinanza agisce in rappresentanza non già dello Stato, quale Ufficiale di Governo, bensì dell’ente stesso, quale rappresentante della comunità locale. Ne consegue la esclusiva legittimazione passiva del Comune e l’esclusione di quella del Ministero dell’Interno, la cui responsabilità resta confinata all’onere di mettere a disposizione le forze dell’ordine nelle attività dissuasive e nella pianificazione dello sgombero, pur sempre nell’ambito dell’attività di impulso gravante sul Comune.
Il Fatto
La società proprietaria di un complesso immobiliare sito in Napoli, occupato abusivamente, convenne in giudizio il Comune deducendone l’inerzia di fronte alle numerose diffide rivolte allo sgombero e alla bonifica dell’area. Chiese l’accertamento dell’obbligo dell’ente di rimuovere i rifiuti e la condanna al risarcimento dei danni, per mancato utilizzo dell’immobile, perdita di chance e oneri sostenuti a seguito di incendi.
Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione sulla domanda di rimozione e rigettò quella risarcitoria. La Corte d’appello di Napoli accolse parzialmente il gravame, condannando il solo Comune al risarcimento e negando la legittimazione passiva del Ministero dell’Interno. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha articolato un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000. Con la prima censura ha sostenuto che il potere di ordinanza può esercitarsi solo a tutela dell’incolumità pubblica, non della mera proprietà privata. Con la seconda ha negato la propria responsabilità, essendo il potere esercitato dal sindaco quale Ufficiale di Governo.
La Corte ha dichiarato inammissibile la prima censura, perché non coglie la ratio decidendi. Il giudice d’appello aveva fondato l’obbligo di ordinanza sull’esigenza di tutelare non solo beni di proprietà privata, ma anche beni pubblici; il Comune, negando l’utilizzabilità dello strumento a tutela del solo diritto di proprietà, ha contestato un profilo diverso da quello effettivamente posto a base della decisione, con difetto di specificità.
La seconda censura è stata giudicata infondata. La Corte ha richiamato il principio di Cass. n. 7902/2014, che circoscrive la portata dell’ordinanza ex art. 50, comma 5, TUEL all’area territoriale dell’ente, con ogni conseguenza sulla esclusiva legittimazione passiva del Comune. Il sindaco, quando vengono in rilievo interessi di ambito riferibili alla sola circoscrizione, agisce in rappresentanza dell’ente e non dello Stato: i primi due periodi della norma attribuiscono testualmente il potere al sindaco “quale rappresentante della comunità locale”.
La Corte ha poi verificato che il giudice d’appello aveva inquadrato la fonte dell’inerzia nell’art. 50, comma 5, TUEL e non nell’art. 54. Accertato che nella specie rilevano esclusivamente interessi dell’area territoriale del Comune, l’esclusiva titolarità del potere di ordinanza non poteva che competere al solo ente ricorrente. Correttamente, dunque, è stata esclusa la titolarità passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio in capo al Ministero.
Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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