IMU beni merce, esenzione subordinata a dichiarazione a pena di decadenza (Cass. civ. Sez. V n. 8267 del 29.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’IMU prevista dall’art. 2 d.l. n. 102/2013 per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati, è subordinata al comma 5-bis della stessa disposizione, che impone al soggetto passivo, a pena di decadenza, la presentazione di apposita dichiarazione entro il termine ordinario per le dichiarazioni di variazione. L’effetto decadenziale esclude ogni ipotesi di emendabilità della dichiarazione fiscale. L’avviso di accertamento recante la sola indicazione degli elementi catastali e matematici del calcolo è motivato, poiché la motivazione è requisito formale di validità distinto dalla prova dei fatti costitutivi della pretesa. La sanzione irrogata con atto contestuale all’avviso è motivata per relationem alla pretesa fiscale definita nei suoi elementi essenziali.

Il Fatto

Un Comune ha notificato a una società un avviso di accertamento con cui ha liquidato l’IMU relativa al secondo semestre dell’anno d’imposta 2013, per due immobili posseduti nel territorio comunale, a fronte del parziale versamento del tributo.

La società è ricorsa davanti alla Commissione tributaria provinciale, che ha respinto il ricorso. La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione con sentenza depositata il 31 dicembre 2021. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha contestato la congruità della motivazione dell’avviso, deducendo la violazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973 e 7 della legge n. 212/2000. La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza. Chi censura la motivazione di un avviso di accertamento deve riportare o riassumere il contenuto rilevante dell’atto, a pena di inammissibilità, per consentire alla Corte di esprimere il giudizio sulla base del solo ricorso.

Nel merito il motivo è infondato. La mancata indicazione dei singoli versamenti attiene all’esattezza del quantum debeatur, non alla motivazione. La motivazione è requisito formale di validità dell’atto, distinta dalla dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa. Le delibere comunali sulle aliquote non vanno allegate, essendo soggette a pubblicità legale e quindi conoscibili.

Con il secondo motivo la società ha dedotto l’apparente motivazione sul tema dell’esenzione. La censura è infondata: la motivazione esiste e il giudizio circa l’inverosimiglianza di un lungo periodo di non redditività dei beni esprime una valutazione plausibile, non viziata sotto il profilo motivazionale.

Il terzo motivo attiene all’art. 2, comma 1, d.l. n. 102/2013 e all’art. 53 Cost. Il comma 5-bis impone l’obbligo dichiarativo a pena di decadenza. Si tratta di un preciso onere formale, e l’effetto decadenziale esclude ogni ipotesi di emenda. La ricorrente ha pacificamente omesso la dichiarazione, rendendo compiuta la fattispecie decadenziale. L’omissione comporta la non spettanza del beneficio.

Il quarto motivo riguarda le sanzioni. La sanzione irrogata con atto contestuale all’avviso è motivata per relationem alla pretesa fiscale. La misura fissa non richiedeva ulteriore motivazione, essendo normativamente stabilita. L’art. 5 d.lgs. n. 472/1997 richiede una condotta cosciente e volontaria, con presunzione di colpa a carico dell’autore dell’atto vietato. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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