Prescrizione decennale per i crediti erariali tributari (Cass. civ. Sez. 5 n. 24014 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito erariale per la riscossione di imposte quali IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell’ordinario termine decennale di cui all’art. 2946 c.c., attesa la mancata previsione di un termine più breve. Non opera, per tali crediti, l’estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione periodica annuale, ha carattere autonomo ed unitario, sicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti. Diversamente, il termine quinquennale si applica agli interessi e alle sanzioni, sempreché la richiesta dei relativi importi non consegua a una sentenza passata in giudicato. È denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la motivazione meramente assertiva o apparente.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione proposta dal contribuente avverso un’intimazione di pagamento relativa a cinquanta cartelle. Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso, annullando due cartelle per intervenuta prescrizione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, riformando la sentenza, ha accolto sia l’appello dell’agente della riscossione, limitatamente al difetto di giurisdizione su una cartella concernente pretese previdenziali, sia l’appello incidentale del contribuente, ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale ai crediti erariali in conformità alle Sezioni Unite n. 23397 del 2016.
Avverso tale pronuncia l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. La parte intimata non si è costituita.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo, relativo al vizio di motivazione, richiamando il principio per cui è censurabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che attiene all’esistenza stessa della motivazione, come nel caso di motivazione apparente o meramente assertiva. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva sostenuto la tesi del termine quinquennale senza palesarne le ragioni, nonostante le specifiche censure dell’appellante circa gli atti interruttivi. Tale motivazione è stata ritenuta meramente assertiva e, quindi, radicalmente viziata.
Il secondo motivo, concernente l’inammissibilità dell’appello incidentale per genericità, è stato invece rigettato, in quanto l’eccezione di prescrizione era stata già prospettata dal contribuente sin dal primo grado di giudizio e la durata del termine deriva dalla legge.
La Corte ha poi esaminato congiuntamente il terzo e il quarto motivo, incentrati sull’applicabilità del termine di prescrizione ordinario ai tributi erariali. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che il credito erariale per IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nel termine ordinario decennale, non operando l’estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. L’obbligazione tributaria, ancorché consista in una prestazione periodica, ha carattere autonomo ed unitario: il singolo pagamento non è legato ai precedenti ma risente di autonome valutazioni sui presupposti impositivi. Il termine quinquennale resta invece applicabile agli interessi e alle sanzioni, salvo che la richiesta consegua a sentenza passata in giudicato.
Alla luce di tali principi, la Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il quarto e rigettando il secondo. La sentenza impugnata è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo accertamento che tenga conto dei principi affermati in materia di imposte e interessi, essendo stata fatta un’applicazione non corretta del precedente delle Sezioni Unite del 2016.
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