Usucapione: mera detenzione se l’apprensione deriva da accordo col proprietario (Cass. civ. Sez. II n. 10842 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando il rapporto di fatto con il bene trae origine da un accordo con il proprietario che ne comporta la traditio, senza trasferimento del diritto corrispondente, si configura mera detenzione e non possesso. Il possesso è situazione di fatto non trasmissibile con atto negoziale separato dal trasferimento del diritto, sicché non opera la presunzione di possesso dell’art. 1141 cod. civ. se la relazione con la cosa deriva da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto. Chi deduca l’interversione della detenzione in possesso è tenuto a provarla, e la relativa contestazione dell’accertamento di fatto va proposta con il motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nei relativi presupposti.
Il Fatto
Il ricorrente ha convenuto avanti il Tribunale il curatore del fallimento di una società e dei soci, nonché gli eredi degli stessi, chiedendo dichiararsi l’acquisto per usucapione di immobili siti nel medesimo Comune, adibiti ad appartamento, autorimesse e depositi; in via subordinata ha chiesto il riconoscimento del diritto al rimborso e alle indennità per riparazioni, migliorie e addizioni.
Gli eredi non hanno contestato la domanda. Il curatore ha chiesto il rigetto e, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al rilascio degli immobili e al pagamento di somma per la fruttificazione. Il Tribunale ha rigettato la domanda attorea e accolto quella riconvenzionale, condannando l’attore al pagamento dei frutti non percepiti. La Corte d’appello ha integralmente rigettato l’appello. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1140, 1141, 1158 e 1167 cod. civ., sostenendo di aver avuto sugli immobili un potere di fatto esclusivo già prima della sentenza dichiarativa di fallimento e fino alla proposizione della domanda, e negando ogni efficacia interruttiva del possesso agli atti della procedura concorsuale. La Corte dichiara il motivo inammissibile.
Decisiva e assorbente è la considerazione che la sentenza impugnata ha accertato in fatto che il ricorrente non aveva acquistato il possesso dei beni, ma ne aveva acquistato la mera detenzione, avendone avuto la disponibilità con il consenso dei proprietari. Poiché l’attore aveva dichiarato di aver ricevuto il bene dai proprietari senza allegare alcun contratto idoneo a trasferirne la proprietà, la Corte territoriale ha coerentemente individuato un accordo che aveva comportato la traditio del bene e non la trasmissione del possesso.
Il Collegio ribadisce che il possesso costituisce una situazione di fatto non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio. Ne deriva che non opera la presunzione dell’art. 1141 cod. civ. quando la relazione con il bene derivi da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto, richiamando sul punto Cass. Sez. 3 n. 24637 del 2016 e Cass. Sez. 2 n. 29594 del 2021. La sentenza ha inoltre escluso che fosse stata provata l’interversione del possesso, rilevando come le opere di manutenzione ben potessero attenere al rapporto tra detentore e cosa.
Le censure non attingono in modo ammissibile tale accertamento di fatto: a tal fine sarebbe stato necessario formulare motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Le ulteriori argomentazioni sull’interruzione e sulla tolleranza presuppongono l’esistenza del possesso, che la sentenza ha escluso.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il mancato espletamento della prova testimoniale. La Corte lo dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. ratione temporis vigente, trattandosi di ipotesi di doppia conforme: nel giudizio di cassazione il motivo ex n. 5 è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi e non ne dimostra la diversità. I capitoli di prova, poi, non erano idonei ad accertare il mutamento della detenzione in possesso.
Il terzo motivo, sulla spettanza dei frutti e sulle migliorie, è manifestamente infondato, perché fondato sul presupposto del possesso, escluso dalla sentenza. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e, in applicazione dell’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., alla responsabilità aggravata ex art. 96, terzi e quarti commi, cod. proc. civ., nonché al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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