Proprietà del software, prova documentale e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. I n. 12850 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La titolarità del diritto di utilizzazione economica del software non può essere desunta dalla sola iscrizione nel registro pubblico speciale tenuto presso la Sezione OLAF della SIAE, che costituisce al più una presunzione e non esclude l’ammissibilità degli altri mezzi di prova. L’esame e la valutazione dei documenti di causa, così come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, integrano apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e non sindacabili in sede di legittimità. In tema di interpretazione del contratto, la censura che si risolva nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta in sentenza è inammissibile, essendo sufficiente che la soluzione privilegiata dal giudice di merito sia una delle plausibili interpretazioni del testo negoziale. Il pregiudizio all’onore e alla reputazione da diffamazione non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato, anche mediante presunzioni. Integra infine abuso del diritto di difesa l’uso negli scritti processuali di espressioni sconvenienti e offensive, quand’anche attinenti all’oggetto della lite, con conseguente cancellazione delle stesse senza diritto al risarcimento del danno.

Il Fatto

Una società concessionaria autostradale e la sua controllata, cessionaria di un ramo d’azienda, hanno agito per l’accertamento negativo del credito vantato da un professionista e dalle società a lui riconducibili per lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale sul software del sistema di controllo della velocità impiegato sui tratti autostradali gestiti dalla concessionaria. Le attrici hanno chiesto altresì il risarcimento dei danni derivanti da una condotta asseritamente intimidatoria e diffamatoria posta in essere dalla controparte.

Il Tribunale di Roma ha respinto entrambe le domande. La Corte di appello di Roma ha confermato la decisione. Le società hanno quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi, cui hanno resistito le controparti con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi quattro motivi investono la titolarità del diritto d’autore sul software. Le ricorrenti sostenevano di aver commissionato la realizzazione del programma riservandosi il diritto d’autore e invocavano, a conferma, un accordo transattivo con le società riconducibili alla controparte. La Corte rileva anzitutto che non è in gioco la forma scritta ad probationem dell’art. 110 l. aut., non applicabile quando il committente acquisti i diritti di utilizzazione in esecuzione di un contratto d’appalto concluso con l’autore, poiché in tal caso i diritti sorgono direttamente in capo al committente.

Il vero oggetto del primo motivo è il valore probatorio da attribuire ai documenti richiamati. La Corte esclude che la registrazione presso la SIAE sia stata elevata a prova legale della titolarità: il richiamo è meramente esemplificativo. La censura, in realtà, non investe l’erronea ricognizione della fattispecie astratta, ma prospetta un’erronea ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa, profilo che inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito. Il motivo è pertanto inammissibile.

Il secondo motivo è infondato. L’estraneità all’accordo transattivo delle società controricorrenti è affermazione ragionevole, poiché dal documento contrattuale emerge che fu la sola società capofila a riconoscere la titolarità in capo alla concessionaria. Manca dunque l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante. Il terzo motivo è inammissibile, poiché le ricorrenti si limitano a contrapporre la propria lettura del negozio a quella accolta in sentenza, senza scalfire l’accertamento di fatto sull’assenza di convenzioni in ordine alla titolarità. Il quarto motivo è parimenti inammissibile: la prospettazione del software realizzato ex novo non era riconducibile a uno specifico motivo di appello autonomo e la decisione implicava comunque una statuizione implicita di rigetto.

Quanto agli ultimi due motivi, la Corte conferma che il danno da diffamazione non è in re ipsa e va allegato e dimostrato, anche per presunzioni, assumendo a parametri la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima. La ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento dell’esimente del diritto di critica costituiscono accertamenti in fatto riservati al giudice di merito. Il ricorso è respinto.

Da ultimo, la Corte accoglie la richiesta di cancellazione delle espressioni sconvenienti contenute nel controricorso: esse esorbitano dal civile esercizio del diritto di difesa, pur non dando luogo a risarcimento, perché si raccordano al tema del contendere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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